Liquidazione delle spese giudiziali nel caso di contumacia della parte soccombente

Liquidazione delle spese giudiziali nel caso di contumacia della parte soccombente

Con l'ordinanza n. 8273 del 27 marzo 2024 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle modalità di quantificazione e liquidazione delle spese processuali in caso di contumacia della parte soccombente.

Mercoledi 3 Aprile 2024

Il caso: Il Presidente del Tribunale accolta l'opposizione proposta dall'avv. Tizio difensore di Caio in un giudizio svolti innanzi al Giudice di pace, in riforma della statuizione di quest'ultimo (che aveva liquidato in complessive Euro 250,00, oltre accessori, l'onorario per il difensore), rideterminava le competenze professionali dovute al ricorrente in Euro 552,00, senza liquidare alcunché per la fase dell'opposizione svoltasi innanzi al medesimo, con la seguente motivazione: "Considerato che la domanda non è stata avversata dal Ministero della Giustizia, alla quale era diretta, non deve farsi luogo ad alcuna statuizione di condanna in merito alle spese del presente giudizio, che restano definitivamente a carico della parte che le ha anticipate".

L'avv.Tizio ricorre in Cassazione, deducendo, come secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.: il Presidente del Tribunale, pur avendo accolto l'opposizione, aveva erroneamente negato il diritto al rimborso delle spese con la causale che il Ministero non aveva "avversato la domanda", così violando le disposizioni di legge richiamate e rendendo motivazione inconsistente, perché la contumacia non può costituire motivo per negare il diritto al rimborso delle spese alla parte vittoriosa.

Per la Suprema Corte la censura è fondata: sul punto rammenta che.

a) l'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., testo vigente, consente la compensazione delle spese se vi è reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di "assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"; ad essi va aggiunta quella introdotta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 132/2014) "di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni";

b) la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 8273 2024

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