La Corte Costituzionale con la sentenza n. 52 del 28 marzo 2024 si è pronunciata sulla legittimità costituzionale o meno della norma che prevede la sanzione amministrativa della revoca della patente nel caso in cui il custode del veicolo sottoposto a fermo circoli liberamente.
Martedi 2 Aprile 2024 |
Il caso: Il Giudice di Pace di Forlì sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
L'art. 214 cit. stabilisce che: “Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo”.
Il giudice rimettente, nel dover decidere su un'opposizione proposta avverso l'ordinanza del prefetto che ha disposto la revoca della patente di guida, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, osserva che :
la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.
risulterebbe «irragionevole e sproporzionata nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della patente di guida, o, in alternativa, ove la stessa non prevede il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravità del caso concreto, quella della sospensione della patente di guida».
Per la Consulta la questione sollevata con riferimento al principio di proporzionalità è fondata:
a) La norma oggetto del presente giudizio presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall'altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode. Inoltre, anche per l'illecito di cui all'art. 214, comma 8, cod. strada si può osservare che «l'effettività della custodia del veicolo costituisce il bene giuridico protetto […] mentre rimane in ombra l'esigenza di sicurezza della circolazione stradale»;
b) pertanto, l'art. 214, comma 8, cod. strada va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che «Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo».