La sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non puo' essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non e' richiesta alcuna abilitazione.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 48083/2023, con particolare riferimento al conducente di un monopattino.
Il caso: Mevio veniva sottoposto a giudizio per avere circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede (monopattino) benche' fosse in stato di ebbrezza a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico riscontrato pari a 1,67 g/l; in tali condizioni aveva perso il controllo del proprio veicolo e causato un sinistro stradale.
Il Tribunale di Milano applicava a Mevio ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda in ordine al reato di ali all'articolo 186, commi 1, 2 lettera c) e 2-bis del Decreto Legislativo n. 30 aprile 1992, n. 285, altresi' disponendo la revoca della patente di guida nei suoi confronti.
Mevio ricorre in Cassazione, che, nell'accolgiere l'impugnazione, rileva che:
a) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non puo' essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non e' richiesta alcuna abilitazione;
b) tale principio, per lo piu' espresso con riferimento alla guida di un velocipede, puo', all'evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l'articolo 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi;
c) pertanto, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e' stata erroneamente applicata con riferimento ad un'ipotesi di guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo (monopattino) per la cui guida non e' richiesto alcun titolo abilitativo.