Con la sentenza n. 37391 del 17 novembre 2025 la Corte di Cassazione ha chiarito che si estendono anche ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza.
| Martedi 25 Novembre 2025 |
Il caso: la Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Vicenza a carico di Caio, con cui il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per avere guidato un monopattino elettrico in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche e di avere provocato un incidente stradale.
Caio ricorre in Cassazione, rilevando che non sussistano i presupposti per ritenere integrato il reato di cui all'art. 186 cod. strada, non potendo ritenersi che il monopattino rientri nella categoria dei veicoli: l'estensione dell'applicazione dell'art. 186 cod. strada alla categoria dei monopattini - specie quello utilizzato dall'imputato, destinato ad un impiego ludico - comporterebbe una evidente violazione dell'art. 14 delle preleggi, che vieta l'applicazione analogica delle norme penali.
Per la Corte il ricorso è infondato, sulla base dei seguenti rilievi:
a) i monopattini sono equiparati ai velocipedi e la loro circolazione è regolata dalle norme del codice della strada, che disciplina la circolazione sulle strade di veicoli e pedoni (art. 1 cod. strada). b) nella nozione di veicolo (art. 46, comma 1, cod. strada) rientrano tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo; sono considerati veicoli i velocipedi (art. 47 cod. strada), a cui la legge ha espressamente equiparato i monopattini base alla previsione di cui all'art. 1, comma 75-quinquies, l. 160/2019;
c) di conseguenza, si estendono ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza;
c) nel caso di specie, i giudici del merito, ponendo in evidenza l’equiparazione ex lege dei monopattini ai velocipedi hanno correttamente applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.