Non è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nel caso in cui l'imputato abbia cagionato un incidente stradale alla guida di un velocipede, mezzo per il quale non è prevista alcuna abilitazione alla guida.
In tal senso si è espressa la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 37548/2021.
Il caso: M.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., dal GIP del Tribunale di Vicenza in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen.: il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, in quanto il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, nonostante l'imputato abbia cagionato un incidente stradale alla guida di un velocipede, mezzo per il quale non è prevista alcuna abilitazione alla guida.
Per la Suprema Corte la censura è fondata; sul punto, richiamando anche decisione precedenti, rileva che "non può, infatti, essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi abbia commesso un reato in materiadi circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione" (Sez. U, 29 marzo 2002, n 2; conf. Cass., Sez. 4, n. 45669 del 16-12-2008; Cass., Sez. 4, n. 36580 del 4-11-2006).
Cassazione penale sentenza n. 37548 2021