La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24392 del 16/10/2017 chiarisce a quale organo giudiziario spetti la competenza a decidere sulla sanzione della sospensione della patente.
Il caso: Il Giudice di pace di Lecce dichiarava improcedibile il ricorso proposta da A.P.A. avverso l'ordinanza della Prefettura di Lecce con la quale gli era stata irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta della violazione dell'art. 187 C.d.S., comma 1, accertata dai Carabinieri, ritenendo che l'accertamento della fondatezza o meno della sanzione accessoria spettasse al Tribunale penale competente per il reato di cui all'art. 187 c.t
A. proponeva quindi appello e il Tribunale, in accoglimento del gravame, annullava l'ordinanza prefettizia rilevando, preliminarmente, che il provvedimento di sospensione della patente era stato emesso ai sensi dell'art. 223 C.d.S., per cui vi era la facoltà di proporre opposizione ai sensi dell'art. 225 C.d.S. da esperirsi avanti al Giudice di pace.
Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso in Cassazione la Prefettura, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D. Lgs. n. 285/92 art. 223 comma 1, per avere il giudice del gravame erroneamente svincolato l'accertamento dal giudizio penale che dal fatto illecito de quo era scaturito.
La Cassazione rigetta il ricorso e sul punto osserva che:
c'è radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (adottato ec art. 223 nei casi previsti dall'art. 223 Cd.S.) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218 Cd.S.) ovvero un reato (artt. 220 C.d.S.e ss.);
la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;
peraltro, conclude la Corte, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge 30 novembre 1931, n. 689, ha natura di rimedio generale, esperibile contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati, come nel caso di specie, in via provvisoria dal Prefetto a norma dell'art. 223, secondo comma, d.lgs. 285/ 92.