Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 16/10/2017 n.24392

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 16/10/2017 n.24392
Lunedi 23 Ottobre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO MAURO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7973/2015 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO - UTG - PREFETTURA di LECCE, in persona del Prefetto in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

A.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO LUCIANO CREA, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 456/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Giudice di pace di Lecce dichiarava improcedibile il ricorso proposta da A.P.A. avverso l'ordinanza della Prefettura di Lecce con la quale gli era stata irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta della violazione dell'art. 187 C.d.S., comma 1, accertata dai Carabinieri di Lecce, ritenendo che l'accertamento della fondatezza o meno della sanzione accessoria spettasse al Tribunale penale competente per il reato di cui all'art. 187 c.t.

In virtù di appello interposto dall' A. avverso la decisione del giudice di prime cure, il Tribunale di Lecce, in accoglimento del gravame, annullava l'ordinanza prefettizia rilevando, preliminarmente, che il provvedimento di sospensione della patente era stato emesso ai sensi dell'art. 223 C.d.S., per cui vi era la facoltà di proporre opposizione ai sensi dell'art. 225 C.d.S. da esperirsi avanti al Giudice di pace; nel merito affermava che l'ordinanza era stata emessa in difetto di prova della consumazione dell'illecito addebitato all'opponente/appellante. ...

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