La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24292 del 16 ottobre 2017, si è nuovamente occupata della questione relativa alle modalità di deposito, al momento dell’iscrizione al ruolo del ricorso per Cassazione, della sentenza di appello notificata a mezzo pec, confermando il principio già affermato dagli stessi giudici di legittimità con la sentenza n. 17450 del 14/07/2017, secondo il quale : “in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex art. 3-bis, comma 5, della 1. n. 53 del 1994, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte”.
IL CASO: La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione trae origine dal ricorso per cassazione promosso contro la sentenza della Corte di Appello notificata dal difensore dell’appellato presso il domiciliatario dell’appellante a mezzo pec ai sensi dell’articolo 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53, introdotto dall’art. 16 quater della Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalle legge 17 dicembre 2012 n. 221.
Al momento dell’iscrizione al ruolo del ricorso per Cassazione, il ricorrente aveva allegato copia della sentenza di appello in forma cartacea unitamente alla copia analogica del messaggio originale di posta certificata inviato dal mittente all’indirizzo pec del difensore domiciliatario. La copia depositata era priva dell’attestazione di conformità.
LA DECISIONE: I Giudici di Piazza Cavour con l’ordinanza in commento hanno dichiarato il ricorso improcedibile ed evidenziato che:
nel giudizio di cassazione non sono ancora applicabili le norme sul processo telematico degli atti processuali di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e succ. mod., essendo il suddetto giudizio regolato dalle norme processuali che prevedono la notifica ed il deposito in Cancelleria di atti e documenti in forma analogica i quali, ove richiesto, devono essere sottoscritti con firma autografa. Pertanto, gli atti e documenti elettronici, sebbene trasmessi dal difensore o pervenuti al suo indirizzo PEC in forma telematica, al fine di rispettare i requisiti di procedibilità ed ammissibilità prescritti dagli artt. 365, 369, 370, 371 e 372 c.p.c,devono necessariamente essere trasformati in documento cartaceo;
relativamente al deposito presso la Cancelleria della Corte di Cassazione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica come previsto dall’art 369, comma 2, n. 2 cpc, (deposito necessario al fine di verificare la tempestività del ricorso), qualora la notifica sia stata eseguita a mezzo pec, occorre riprodurre la copia in formato analogico conforme all’originale atteso che la copia del provvedimento del Giudice viene in ogni caso comunicata in via telematica dalla Cancelleria e viene “estratta” dal difensore, sempre in via telematica, dal fascicolo informatico;
nel caso di trasmissione telematica da valere quale notificazione dell’atto processuale, l’attestazione di conformità deve essere contenuta nella “relata di notifica, sottoscritta con firma digitale, che costituisce documento informatico separato da allegare, unitamente all’atto processuale da notificare, al “messaggio di posta elettronica certificata” (art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53/1994; art. 16 undecies, comma 3, DL n. 179/2012);
una volta perfezionata la notifica della sentenza (per il notificante con la “ricevuta di accettazione” del messaggio generata dal server del gestore del servizio di posta elettronica, e per il destinatario con la ricevuta di “avvenuta consegna” del messaggio, anch’essa generata dal medesimo server), il difensore destinatario “vedrà” inserito nel proprio “fascicolo informatico” il messaggio di posta elettronica cui è allegato il documento (la sentenza) e la relata di notifica completa di attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale dal mittente. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 369, comica 2, n. 2) c.p.c., il difensore destinatario della notifica, dovrà procedere ad estrarre il documento in forma digitale dal proprio fascicolo informatico, riproducendolo in forma analogica, effettuando quindi un procedimento inverso che richiede una nuova attestazione di conformità del documento cartaceo a quello “presente” nell’archivio informatico (art. 16 bis, comma 9 bis, DL n. 179/20102:), che deve essere apposta con sottoscrizione in forma autografa, in calce o a margine, o su foglio separato ma fisicamente congiunto alla copia analogica della sentenza e della relata di notifica estratte dal fascicolo informatico;
il mero deposito presso la Cancelleria della Corte, da parte del difensore del ricorrente, della copia della sentenza di appello, in forma cartacea, unitamente alla copia analoglca del “messaggio originale di posta certificata”, inviato dal mittente non assolve ai requisiti legali prescritti dall’art. 369, comma 2, n. 2 cpc.