Domanda di risoluzione e di restituzione e deroga al divieto di domande nuove in appello

Domanda di risoluzione e di restituzione e deroga al divieto di domande nuove in appello

La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 2 ottobre 2017 n. 22983 interviene in materia di ammissibilità di domande nuove in appello in deroga al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.

Venerdi 20 Ottobre 2017

Il caso: Tizio proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda da lui proposta nei confronti di Caia avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare con cui Caia si era obbligata a vendergli un fondo per il prezzo, da lui interamente versato, di 200.000 euro.

La Corte distrettuale, nel rigettare l'appello, aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato nullo il contratto preliminare per violazione del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c., e contestualmente aveva rigettato la domanda di risoluzione proposta in appello da Tizio., ritenendo assorbente la pronuncia di nullità sull'assunto che la domanda di risoluzione presupponga la validità del contratto.

Tizio, nel ricorso, deduce tra l'altro anche la violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c , in quanto:

  • nella sentenza impugnata la Corte aveva stabilito che la dichiarata nullità del contratto preliminare impediva la pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto stesso, proposta da Tizio solo in grado di appello, e, conseguentemente, la pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto da costui versato a causa di tale contratto;

  • per il ricorrente, la corte avrebbe comunque dovuto pronunciarsi sulla domanda restitutoria in base al principio che le prestazioni effettuate in forza di un contratto nullo o annullato sono soggette a ripetizione al pari di quelle effettuate in forza di un contratto risolto.

    La Cassazione ritiene infondata la censura e rileva quanto segue:

  • la domanda restitutoria può ritenersi ammissibile, ancorché proposta per la prima volta in appello, solo in quanto consequenziale alla domanda risolutoria, la quale, a propria volta, può essere proposta per la prima volta in appello, in deroga al generale divieto di domande nuove in appello fissato dal primo comma dell'articolo 345 c.p.c., in forza dell'espressa disposizione di cui all'articolo 1453, secondo comma, c.c.;

  • la deroga recata al divieto di domande nuove in appellofissato dall'articolo 345 c.p.c. dalla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1453 c.c. può essere estesa a domande diverse dalla domanda risolutoria (purché a questa consequenziali), solo in caso di accoglimento della domanda stessa, giacché, in caso contrario, dette domande risultano travolte dal rigetto della domanda risolutoria da cui esse dipendono.

    Esito: rigetto del ricorso.

Allegato:

Cass. civile Sez. II Ordinanza del 02/10/2017 n.22983

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