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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -
Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FANTICINI Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9389-2015 proposto da:
EUROMOBIL SPA, in persona del legale rappresentante sig. L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENEZIA 15, presso lo studio dell'avvocato CARLO GRILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERANTONIO FADEL giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D.C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, BORGO PIO 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SACCHETTO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2782/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto;
udito l'Avvocato PIERANTONIO FADEL;
udito l'Avvocato LUCA PUSANERI per delega non scritta.
Con decreto del 10 maggio 2006 il Tribunale di Treviso ingiungeva a Diaz Arredamenti S.r.l. e a D.C.C. di pagare a Euromobil S.p.A. la somma di Euro 54.124,82, oltre a interessi legali e spese.
Avverso il predetto provvedimento monitorio proponevano tempestiva opposizione entrambi gli intimati: in particolare, il D.C. contestava di aver prestato fideiussione o altra garanzia per le obbligazioni assunte dalla Diaz Arredamenti col contratto del 2 gennaio 2004 e, conseguentemente, la propria solidale responsabilità con la società, di cui era il legale rappresentante; l'opposta Euromobil insisteva nella pretesa creditoria.
A seguito del fallimento della Diaz Arredamenti, il processo era interrotto soltanto nei confronti della società; il Tribunale trevigiano, invece, respingeva l'opposizione di D.C.C. e confermava il decreto ingiuntivo con la sentenza n. 242 dell'11 giugno 2008, fatta oggetto di impugnazione dall'opponente soccombente. ...
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