Nella sentenza n. 25340/2022 la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nel giudizio conclusosi con patteggiamento.
Martedi 23 Agosto 2022 |
Il caso: Il tribunale di Ancona applicava a Tizio, in esito a richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti (oltreche' a delitto di ricettazione).
Il P.G. ricorre in Cassazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, laddove, ai sensi dell'articolo 187 C.d.S., e' prevista per il reato de quo l'anzidetta sanzione amministrativa accessoria nella misura compresa tra uno e due anni.
Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto ricorda che:
1) la sanzione amministrativa in parola non puo' formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia;
2) nel caso di specie, il giudicante ha omesso di applicare la ridetta sanzione amministrativa accessoria, e pertanto, come correttamente rilevato dal P.G. ricorrente, tale omissione dev'essere emendata;
3) nondimeno, poiche' la durata della sospensione dev'essere stabilita discrezionalmente dal giudice del merito competente entro i limiti edittali anzidetti, non puo' procedersi alla determinazione di detta durata direttamente in questa sede ai sensi dell'articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera L.: pertanto la sentenza impugnata viene annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Ancona.