Omicidio stradale e criteri di applicazione delle sanzioni della revoca e della sospensione

A cura della Redazione.
Omicidio stradale e criteri di applicazione delle sanzioni della revoca e della sospensione

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11582/2024 si è pronunciata in merito ai presupposti in presenza dei quali, in caso di omicidio stradale, è ammissibile la sanzione della sospensione della patente di guida in luogo della revoca.

Venerdi 22 Marzo 2024

Il caso: il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Potenza applicava nei confronti di Tizio, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di un anno e sette mesi di reclusione, con beneficio della non menzione e della sospensione condizionale, in ordine al reato previsto dall'art.589-bis, comma 7, cod. pen., contestualmente disponendo, ai sensi dell'art.222, comma 2, d.lgs. n.285/1992, la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

Tizio tramite il proprio difensore ricorre in Cassazione, deducendo la violazione di cui all'art.606, comma l, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art.133, cod.pen. e all'art.222, comma 2, del d.lgs. 30/04/1992, n.285:

  • il giudice avrebbe applicato in modo automatico - ritenendola conseguente di diritto – e senza contraddittorio tra le parti, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, senza addurre alcuna motivazione e tanto in violazione della sentenza n.88 del 2019 della Corte Costituzionale;

  • nel caso di specie, all'imputato non era stata contestata l'aggravante della guida in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La Suprema Corte, nel ritenere fondata la censura, ribadisce che:

a) per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, è stato escluso qualsiasi automatismo nella revoca della patente di guida qualora non siano state contestate le circostanze previste ai commi secondo e terzo dell'art.589-bis cod.pen.;

b) porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali: pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime;

c) al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa, per la quale non è giustificato alcun automatismo;

d) pertanto, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, debba dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, d.lgs. n.285/1992, (entità del danno apportato, dalla gravità della violazione commessa, nonché dal pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare);

e) nel caso di specie, deve quindi rilevarsi come la specifica motivazione sul punto sia stata del tutto omessa da parte del giudice procedente, il quale ha semplicemente argomentato sulla scorta della dedotta conseguenza "di diritto" della predetta sanzione amministrativa, in assenza di qualsiasi concreta valutazione condotta alla luce dei predetti parametri.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 11582 2024

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