Con l’ordinanza 6902/2024, pubblicata il 14 marzo 2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alle spese che vengono liquidate all’esito di ogni giudizio e in particolare sulla debenza o meno delle spese generali del 15%.
Venerdi 22 Marzo 2024 |
IL CASO: Sulla scorta di un decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo all’esito del giudizio di opposizione promosso dall’ingiunta, un avvocato notificava alla debitrice un atto di precetto con il quale le intimava di pagare una consistente somma di denaro a titolo di compenso professionale.
Avverso il precetto, l’intimata proponeva opposizione deducendo che le somme richieste non erano dovute in ragione dell’erronea applicazione dell’ I.V.A., del CAP e delle spese generali.
L’opposizione veniva parzialmente accolta dal Tribunale che, nel decidere la controversia, rideterminava la somma dovuta in un importo minore rispetto a quello intimato, ritenendo non dovuto l’importo preteso dal legale a titolo di oneri accessori sulla sorte.
Nel successivo giudizio di appello promosso dal legale, la Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando dovuti gli importi richiesti a titolo di I.V.A. e CAP e rigettato il gravame relativamente alle spese generali in quanto non comprese nel titolo giudiziale posto a fondamento del precetto.
Non soddisfatto dalla decisione della Corte di Appello, l’avvocato investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della legge n. 247 del 31.12.2012, in particolare dell’art. 13, 10° comma (spese generali o forfettarie), in quanto la Corte territoriale, pur riconoscendo la debenza di I.V.A. e CAP., aveva negato il rimborso delle spese generali, in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità che prevede, al contrario, che il rimborso delle spese generali spetta all’avvocato in via automatica e con determinazione ex lege, a prescindere da una esplicita menzione in sentenza.
LA DECISIONE: Sulla questione relativa alla rimborso delle spese generali, la Cassazione ha dato ragione al legale ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale il rimborso c.d. forfettario delle spese generali (nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012) costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass., sez. 1, n. 13693 del 30/05/2018; Cass., sez. 2, 04/04/2019, n. 9385; Cass., sez. 6 -2, 22/01/2021, n. 1421).