Avvocati: il divieto di produrre la corrispondenza riservata del collega

Avvocati: il divieto di produrre la corrispondenza riservata del collega

Il Consiglio Nazionale forense con la sentenza n. 3052023 si è pronunciato in merito alla condotta dell'avvocato che produca in giudizio per mera disattenzione la corrispondenza intercorsa con un collega contenente un proposta transattiva.

Martedi 2 Aprile 2024

Il caso: L'avv. Tizio presentava un esposto contro il Collega Caio, il quale, nel richiedere un decreto ingiuntivo, aveva allegato al fascicolo monitorio una lettera "riservata" contenente una proposta transattiva, così in violazione dell'art. 48 del vigente Codice Deontologico.

Il CDD cosi' decideva:

a) era provato e non contestato il fatto storico della produzione della lettera dell'Avv. Tizio unitamente al ricorso per D.I. curato dall'Avv. Caio, benché tale lettera riportasse esplicitamente la dicitura riservata personale e contenesse chiaramente una proposta transattiva;

b) tenuto conto sia del comportamento processuale dell'incolpato sia della composizione raggiunta con l'esponente, poteva essere applicato al caso in esame il comma 4 dell'art. 22 del CDF, riducendosi così la sanzione al mero avvertimento.

L'avv. Caio ricorre al CNF, evidenziando che non ci fu intenzionalità nella produzione della lettera e tale circostanza è stato frutto di inconsapevolezza dovuta a distrazione dei contenuti riservati.

Il CNF, nel dichiarare infondato il ricorso, osserva quanto segue:

a) se la missiva è qualificata riservata e/o se la stessa contiene proposte transattive/conciliative, non potrà mai essere, salve le eccezioni di cui al secondo comma dell'articolo 48 (non applicabili al caso che qui interessa) prodotta in giudizio, riportata in atti processuali, riferita in giudizio o consegnata al cliente e/o parte assistita;

b) tale norma deontologica è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengono ammissioni o consapevolezza di torti ovvero proposte transattive;

c) la suitas della condotta - intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, e dunque con coscienza e volontà in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo (da ultimo, tra le tante, CNF n. 165 del 25 luglio 2023) - non può essere senz'altro essere esclusa dal richiamo alla "distrazione", né può essere favorevolmente valutata la circostanza che con la collega esponente nelle more si sono instaurati ottimi rapporti tanto che la stessa ha dichiarato di non aver alcun interesse all'applicazione della sanzione;

d) l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all'esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l'eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l'estinzione del procedimento, giacché l'azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l'immagine della categoria, che non è l'oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto.

Allegato:

CNF sentenza 305 2023

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.03 secondi