Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza del 21/11/2017 chiarisce l'ambito di operatività dell'art. 28 del Codice deontologico forense, che sancisce il divieto per l'avvocato di produrre in giudizio corrispondenza qualificata riservata scambiata con i colleghi.
Lunedi 29 Gennaio 2018 |
Il caso: Il COA di Torino apriva un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. Tizio per “essere venuto meno ai doveri di probità e correttezza con specifico riferimento all’art.28 del Codice deontologico forense, avendo prodotto, quale difensore di......... nel giudizio civile proposto da [ALFA] s.r.l. avanti il Tribunale, una lettera a propria firma, fra l’altro espressamente qualificata come “ Riservata personale, non producibile in giudizio”, nella quale si dà atto di accordi in corso di perfezionamento con la controparte”.
Il legale presentava le sue osservazioni, in cui sosteneva che:
a) la lettera non aveva contenuto transattivo, ma faceva riferimento ad accordo intercorso tra le parti prima dell’intervento dei legali;
b) che quindi essendo il contenuto noto e concordato tra le parti non avrebbe potuto comportare l’applicazione del disposto dell’art. 28 CD;
c) che in concreto il testo della lettera non conteneva alcuna proposta transattiva ma unicamente una proposta rateale concordata tra le parti;
d) che la dicitura “riservata personale non producibile in giudizio” sarebbe stata irrilevante perché apposta a insindacabile scelta dell’avvocato che altrettanto insindacabilmente poteva revocarla.
Il COA non riteneva fondate le osservazioni del legale e irrogava la sanzione dell'avvertimento; il legale propone ricorso avverso la delibera del COA avanti al CNF, riproponendo le proprie argomentazioni.
Il CNF, nel confermare la sanzione irrogata dal COA di Torino, in merito al divieto di cui alla norma citata, evidenzia quanto segue:
- la previsione dell’art. 28 CD previgente è chiara nell’affermare che “ non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi”, dunque a prescindere dal contenuto e dall’uso strumentale ai fini del giudizio, la lettera riservata non può essere prodotta, anche se non contiene proposte transattive;
- la previsione è stata rafforzata nel nuovo Codice deontologico forense: il nuovo art.48 è ancora più rigoroso nell’affermare che: “l’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte”;
- pertanto le argomentazioni del legale riguardanti il contenuto della lettera, l’assenza di possibile danno o ancora la circostanza che a produrla in giudizio sia stato lo stesso redattore e non la controparte, e quindi la tesi che il mittente (cioè l’incolpato medesimo) può superare e revocare l’indicazione da sé medesimo apposta sono tutte prive di pregio.