Secondo la Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile, (ordinanza n. 27087 del 15 novembre 2017), ai fini della corresponsione dell’imposta comunale sugli immobili, un terreno già ricadente in zona agricola, sul quale sia stato rilasciato regolare permesso a costruire una casa rurale, dev'essere inteso come “area fabbricabile” a far data dall'inizio dei lavori, (non già dalla data di rilascio del titolo edilizio), e fino al momento di ultimazione degli stessi.
Lunedi 29 Gennaio 2018 |
Nella vicenda che qui occupa, i ricorrenti, comproprietari di un appezzamento di terra ricadente, secondo le previsioni del P.R.G., in zona agricola, avevano ottenuto, a fine dicembre 2001, regolari permessi a costruire delle case rurali e, a ottobre 2007, avevano dato inizio ai lavori, provvedendo a corrispondere -da quella data- l’ICI sul valore venale del terreno inteso come area fabbricabile, perché utilizzata dal punto di vista edificatorio, ma, inopinatamente, l’amministrazione comunale aveva loro richiesto l’ICI a partire dall’anno 2002, (con decorrenza dalla data di rilascio dei permessi a costruire).
I relativi atti di accertamento venivano impugnati innanzi alla competente CTP che respingeva il ricorso nel presupposto che un’area è considerata fabbricabile, ai fini ICI, se essa è inserita nelle previsioni dello strumento urbanistico generale, a prescindere dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, (Piani Particolareggiati), dai quali dipende l’effettivo sfruttamento edificatorio dell’area.
La predetta decisione veniva appellata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, pure, rigettava la domanda degli istanti, con le medesime motivazioni della pronuncia di 1° grado. Insorgevano i contribuenti innanzi alla Corte Suprema, lamentando che la CTR, nel ritenere l'area de qua "edificabile" ai fini ICI ex art. 11 quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203/2005, era incorsa nel medesimo errore commesso dal giudice di primo grado, mentre, la debenza del presupposto impositivo doveva essere ricondotta alla data dell'inizio dei lavori, ex art. 5, comma 6°, del d.lgs. 504/92, così come specificato anche nell’APPENDICE delle istruzioni alla dichiarazione ICI pubblicate con D.M. 12/05/2009 e
nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione (Pres. Chindemi, rel. De Masi), con l’ordinanza 27087/17, accogliendo il ricorso dei contribuenti, ha definitivamente statuito che << è durante il periodo di effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione, per demolizione e ricostruzione, per esecuzione di lavori di recupero edilizio), che il suolo interessato deve essere considerato area fabbricabile, e ciò indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base ai vigenti strumenti urbanistici, per cui nel caso di terreno agricolo, che per l'art. 2, D.Lgs. n. 504 del 1992, è quello "adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 codice civile", trova applicazione quanto previsto dall' art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504 del 1992, e l'area "è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato" >>.