Il condomino che fa causa al condominio non è tenuto a partecipare al pagamento delle spese sostenute dal condominio per il pagamento dei compensi del difensore nominato nella suddetta causa. Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1629 del 23 gennaio 2018.
IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità nasce dall’impugnazione di una delibera condominiale da parte di due condomini i quali sostenevano la non debenza delle spese per la gestione delle scale, per la pulizia, forza motrice e luce, manutenzione ordinaria, nonché quelle per i compensi di professionisti e tecnici di parte del condominio nominati nell’ambito del giudizio di accertamento tecnico promosso dai condomini nei confronti della compagine condominiale. In primo grado l’impugnazione veniva rigettata, mentre in sede di gravame la Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di prime cure, accoglieva il motivo relativo alla partecipazione dei suddetti condomini al pagamento delle spese relative ai compensi del legale e del consulente tecnico di parte del condominio. Secondo la Corte territoriale era da considerarsi implicito il dissenso dei due condomini ex art. 1132 c.c., anche se non era stato espresso nell’assemblea che deliberò di resistere nel giudizio dagli stessi promossi. Avverso la sentenza di secondo grado, il condominio proponeva ricorso per cassazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.
Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, nel ritenere corretta la decisione della Corte di Appello, ha rigettato il ricorso evidenziando che:
Secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità è nulla la delibera dell’assemblea condominiale che, all’esito di un giudizio, che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga a carico di quest’ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli articoli 1132 e 1101 c.c.
Da ciò ne deriva che, nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando nel giudizio che il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore (Cass. Sez. 2, 18/06/2015, n. 13885, Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801);
Pertanto, è da considerarsi nulla per impossibilità dell’oggetto la delibera con la quale l’assemblea condominiale relativamente ad un giudizio che vede il condominio ed un singolo condomino in posizioni contrapposte, ponga a carico di quest’ultimo l’obbligo di contribuire, pro quota, al pagamento delle spese sostenute dal condominio per il compenso versato al difensore ed al consulente tecnico di parte nominati nel processo. Infatti, in questo caso, si tratta di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino e quindi non trova applicazione nella suddetta ipotesi l’art. 1132 c.c.