Licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di cessazione di un appalto

Decisione: Sentenza n. 25653/2018 Cassazione Civile.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di cessazione di un appalto

Nel caso di cessazione di una commessa che determini un esubero di personale, per l'identificazione del lavoratore da licenziare è sufficiente il criterio del nesso causale tra la ragione organizzativa e produttiva e il personale adibito a servizio per un appalto venuto meno.

Martedi 30 Gennaio 2018

Massima: Se il licenziamento trova giustificazione nella soppressione dei posti di lavoro del personale adibito all'espletamento di un servizio per un appalto venuto meno, è il nesso causale che necessariamente lega la ragione organizzativa e produttiva posta a fondamento del recesso con la posizione lavorativa non più necessaria ad identificare il soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, senza necessità di fare ricorso ad ulteriori criteri selettivi.

Osservazioni.

La decisione della Suprema Corte evidenzia la scelta che deve compiere l'impresa quando alla fine di una commessa si determini un esubero di personale.

La pronuncia riguarda gli esuberi fondati su giustificato motivo oggettivo individuale, ma a certe condizioni è possibile applicarla anche ai licenziamenti collettivi.

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Vigente al: 23-01-2018

Art. 1175 - Comportamento secondo correttezza

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

Art. 1375 - Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

Vigente al: 23-01-2018

Art. 5 - Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese

1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive, ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro; a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità l'impresa è tenuta al rispetto dell'articolo 9 ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, della legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

4. Per ciscun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9 comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi accettando le offerte procurate dalla impresa abbiano prestato lavoro.

6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato la somma che l'impresa è tenuta a versare la somma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Allegato:

Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 25653 del 27/10/2017

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