La clausola inserita in un contratto secondo la quale “per ogni controversia sarà competente il Foro di…..” non è sufficiente a determinare il foro esclusivo.
Mercoledi 31 Gennaio 2018 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1838 del 25 gennaio scorso.
IL CASO: Nella vicenda esaminata dai Supremi Giudici di legittimità, una società proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il mancato pagamento di fatture relative alla locazione operativa di una macchina selezionatrice di banconote.
La società opponente eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore del giudice indicato nel contratto sottoscritto quale competente per le controversie con la clausola del seguente tenore: “Per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano”. La suddetta eccezione veniva accolta dal Tribunale che revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava la competenza a decidere in favore del Tribunale di Milano. Secondo il Giudice di prime cure dalla clausola inserita nel contratto era inequivoca la manifestazione di volontà negoziale nel senso dell’esclusione di ogni foro ordinario, ai sensi dell’art. 29, 1° comma c.p.c., in quanto le parti con l’espressione “per ogni controversia” avevano espresso l’esclusività del foro.
Avverso la sentenza del Tribunale, la società opposta- creditrice proponeva regolamento di competenza ex articolo 42 cpc, sostenendo, come affermato dalla Corte di Cassazione con altri arresti, che l’art. 29 codice civile non conferisce al giudice designato la competenza esclusiva se ciò non viene espressamente e inequivocabilmente stabilito nell’accordo delle parti. Secondo la ricorrente, nessuna esclusività del foro era stata statuita con il contratto sottoscritto con la debitrice.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso per regolamento di competenza, ha evidenziato che:
La clausola contenuta in un contratto secondo la quale “per ogni controversia sarà competente il Foro di….”, non esprime l’esclusività del foro convenzionale indicato, limitandosi ad estenderlo “per ogni controversia”;
Secondo la dominante giurisprudenza di legittimità “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge “ (Cass. Sez. 3, 18 maggio 2005 n. 10376 che si esprime sulla linea di Cass. Sez. 1, 15 febbraio 2001 n. 2214, Cass. Sez. 2, 15 maggio 1998 n. 4907 e Cass. Sez. 1, 27 marzo 1997 n. 2723; è da ultimo Cass. Sez. 6-2, ord. 4 settembre 2014 n. 18707);
Con le sentenze Sez. 3 , ord. 5 giugno 2009 n. 13033 e Cass. Sez. 3, ord. 9 agosto 2007 n. 17449, la stessa Cassazione ha chiarito che proprio l’espressione “per qualsiasi controversia” è inidonea a identificare un foro esclusivo, perché è diretta soltanto ad individuare l’ambito oggettivo di applicabilità del foro convenzionale.