Risarcimento al coniuge separato del danno non patrimoniale per decesso dell'ex

Risarcimento al coniuge separato del danno non patrimoniale per decesso dell'ex

L’allegazione del solo rapporto di coniugio è, di regola, sufficiente, sulla base dell’id quod plerumque accidit, per fondare il diritto al risarcimento del coniuge, in caso di morte dell’altro coniuge derivante da fatto illecito altrui.

Mercoledi 17 Dicembre 2025

Tale principio è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31373 del 1 dicembre 2025.

Il caso: Tizio (deceduto in corso di giudizio e proseguito dai suoi eredi) conveniva avanti al tribunale l' Azienda Sanitaria Locale per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della coniuge la quale si era gettata dal terzo piano dell’Ospedale dove era ricoverata nel reparto di Neurologia.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava l'ente convenuto al risarcimento per € 213.000; La Corte d'Appello, al contrario, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda dell'attore, evidenziando, in particolare, che vi sarebbe stato un difetto assoluto di allegazione nelle difese di parte attrice sul punto del legame affettivo tra i coniugi perduto per la morte di Caia e, comunque, un difetto di prova dello stesso, allegazione e prova di cui l’attore doveva ritenersi onerato in modo specifico proprio per l’esistenza di uno stato di separazione di fatto tra i coniugi.

Gli eredi di Tizio ricorrono in Cassazione, lamentando che:

  • la Corte distrettuale aveva omesso di considerare le circostanze di fatto che Caia e Tizio (che peraltro si era allontanato da solo sei mesi) erano sposati da quarantadue anni e che dalla loro lunga unione erano nati tre figli (gli attuali ricorrenti), all’epoca di età compresa tra i ventotto e i trentasette anni;

  • la permanenza del vincolo affettivo tra coniugi separati era integrata nel fatto in sé della presenza di un figlio in comune e del breve tempo intercorso dalla frattura della vita coniugale.

Per la Suprema Corte il ricorso deve essere accolto sulla base delle seguenti consoderazioni:

a) l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”);

b) nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo;

c) più in particolare, il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli – la non definitività di tale “status” e la possibile ripresa della comunione familiare;

d) sotto il profilo dell'onere probatorio:

  • il coniuge danneggiato dall’uccisione dell’altro coniuge può, di regola, semplicemente allegare e provare il rapporto di coniugio, senza dover fornire ulteriori più specifiche allegazioni e prove, in quanto tale rapporto fa presumere un legame affettivo (quanto meno un legame di “ordinaria” intensità);

  • sarà il danneggiante a dover eventualmente allegare e dimostrare che il legame affettivo non sussisteva affatto o era di intensità attenuata (onde, rispettivamente, ottenere l’esclusione o la riduzione del risarcimento);

  • al fine di fornire detta prova, il danneggiante potrà tra l’altro, ovviamente, addurre e dimostrare che vi era separazione legale, o anche di mero fatto, tra i coniugi: ma per escludere in toto il suo obbligo risarcitorio, il danneggiante deve dimostrare che la separazione (legale o di fatto, eventualmente insieme ad altre circostanze di fatto) ha, nel caso di specie, sciolto del tutto il legame affettivo tra i coniugi

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 31373 2025

Risorse correlate:


Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi