Estinzione del reato e sanzione accessoria della revoca della patente di guida

Estinzione del reato e sanzione accessoria della revoca della patente di guida

Con sentenza n. 3019 del 01.02.2024, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione Civile ha statuito che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida non può seguire alla pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

Giovedi 22 Febbraio 2024

La sentenza in commento (Cassazione civile, sez. II, 01.02.2024, n. 3019) è stata emessa a seguito di impugnativa di una pronuncia del Tribunale di Trento, in riforma di quella del Giudice di Pace di Cles, che aveva annullato il provvedimento prefettizio applicativo della sanzione amministrativa  accessoria della revoca della patente per 3 anni, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza penale di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova.

Richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 75/2020 – che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 224 ter comma 6 C.d.S. nella parte in cui prevede la verifica del Prefetto sulle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, nel caso di estinzione del reato per esito positivo della MAP – la Corte di Cassazione ha esteso tale principio anche alla revoca della patente di guida.

Ha, dunque, chiarito che va annullata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a seguito di sentenza che abbia dichiarato l’estinzione del reato per esito prova della messa alla prova.

Del resto, il medesimo principio dettato dalla Consulta nella citata sentenza n. 75/2020 era già stato applicato per disporre l’annullamento del provvedimento prefettizio che aveva irrogato la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo in un caso in cui l’imputato – in sede penale – aveva ottenuto sentenza ex art. 168 ter c.p. (Cassazione civile, sez. VI, 10.11.2021, n.33082).

Con la pronuncia di pochi giorni or sono, gli Ermellini hanno fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata, invitando alla razionalizzazione degli interventi amministrativi a seguito di pronunce penali che precludono l’accertamento della responsabilità nei processi chiusi con il proscioglimento dell’imputato, dunque, laddove il Giudice penale non ha verificato la sussistenza di tutti gli elementi del fatto e non ha individuato i profili materiali e psicologici del reato (Cassazione penale, sez. IV, 07.05.2021, n. 17779).

Allegato:

Cassazione civile sentenza 3019 2024

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