Il pedone investito a cui venga riconosciuta una percentuale di colpa nella causazione del sinistro ha diritto al risarcimento del danno morale oltre a quello biologico.
| Martedi 28 Ottobre 2025 |
Tale principio è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27102/2025.
Il caso: Mevia conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Belluno Tizio e la compagnia assicuratrice Alfa spa richiedendo il risarcimento di danni subiti in conseguenza del sinistro nel quale era rimasta coinvolta allorquando, mentre stava attraversando la strada comunale, era stata investita dall’autovettura, modello Fiat Ducato, assicurata per la r.c.a. con la s.p.a. Alfa Ass.ni.
La Alfa Ass.ni, nel costituirsi in giudizio, contestava la domanda assumendo che il sinistro era ascrivibile alla esclusiva responsabilità di Mevia.
Il Tribunale dichiarava Mevia responsabile del sinistro e, conseguentemente, rigettava ladomanda attorea; in sede di appello, promosso da Mevia, la Corte distrettuale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Tizio e la Alfa ass.ni in solido tra loro, a corrispondere a Mevia la somma di € 2.477,35 inclusiva anche di spese mediche, oltre interessi sull’importo devalutato alla data del sinistro ed annualmente rivalutato di anno in anno sino alla data della sentenza, oltre al 50% delle spese relative ai due gradi del giudizio di merito, con spese di c.t.u. definitivamente a carico della compagnia.
Mevia ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondate le censure della danneggiata, osserva che:
la Corte distrettuale ha attribuito all'appellante, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale permanente, un importo risarcitorio pari ad € 22.112,00, riconoscendo alla danneggiata il solo ristoro della componente del danno non patrimoniale costituita dal danno biologico e non anche il ristoro della componente costituita dal danno morale;
invero, dalle Tabelle liquidatorie Milanesi ed. 2021, in concreto applicate, si ricava come il montante risarcitorio, comprensivo del ristoro di entrambe le componenti (danno biologico e danno morale), previsto per un soggetto dell’età attrice, che abbia riportato la percentuale di invalidità dell’11%, ammontasse ad € 28.082,00;
la Corte distrettuale ha di fatto omesso di statuire in merito alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal "dolore" e dalla "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale), componente che, come indicato dalle stesse Tabelle liquidatorie milanesi, ben può essere liquidata in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione.
Decisione: La Corte cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame della domanda di ristoro del danno non patrimoniale nella componente di danno morale.