Con l'ordinanza n. 4186/2026 la Corte di Cassazione conferma che nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto può proporre nella comparsa una domanda nuova, purché collegata alla stessa vicenda sostanziale e allo stesso bene richiesto.
| Mercoledi 11 Marzo 2026 |
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso monitorio, anche quando l'opponente si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso bene della vita e sia connessa anche per incompatibilità a quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, le stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute all'attore nel giudizio ordinario.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dai committenti nei confronti dell’appaltatrice, avente ad oggetto il pagamento del residuo corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un’abitazione, il tribunale ha disposto la parziale revoca del provvedimento monitorio, riconoscendo in favore dell’appaltatrice un credito di importo inferiore rispetto a quello ingiunto, previa detrazione dei costi di eliminazione dei vizi dell’opera accertati attraverso ctu.
Nello specifico, il tribunale ha condannato gli opponenti, in solido, al pagamento in favore della società appaltatrice dell’importo di euro 38.647,12, quale credito residuo risultante previa detrazione dei costi necessari all’eliminazione dei vizi dell’opera accertati nel corso del giudizio; ha inoltre rigettato le domande riconvenzionali dagli stessi formulate, volte alla ripetizione di indebito — per presunti pagamenti eccedenti il dovuto — nonché alla corresponsione di una penale per il ritardo nella consegna dell’opera.
Il giudice di merito:
ha evidenziato che il corrispettivo originariamente indicato nel contratto di appalto aveva carattere meramente presuntivo ed era stato superato dagli accordi successivi intervenuti tra le parti;
ha altresì accertato che i committenti avevano richiesto modifiche alle opere originariamente pattuite e la realizzazione di ulteriori lavorazioni extra-contrattuali.
I committenti proponevano opposizione a decreto ingiuntivo, sostenendo:
l’inesistenza del credito residuo richiesto dall’appaltatrice;
l’esistenza di vizi dell’opera, il cui costo di eliminazione avrebbe dovuto essere detratto dal corrispettivo e ulteriori pretese riconvenzionali (ripetizione di indebito e penale per ritardo).
La società appaltatrice, costituendosi tempestivamente con comparsa di risposta, formulava domande ulteriori rispetto a quelle poste nel ricorso monitorio. I committenti impugnano la sentenza, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe illegittimamente ampliato il thema decidendum accogliendo domande nuove dell’opposto.
Con ordinanza n. 4186 del 25 febbraio 2026, la Corte di Cassazione riafferma il principio, ai sensi del quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuto, assume la qualità di attore in senso sostanziale e, in tale veste, è legittimato a proporre domande ulteriori o diverse rispetto a quelle fatte valere in sede monitoria, purché introdotte con la comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata ai sensi dell’art. 166 c.p.c.
Il Collegio ha osservato che:
l’art. 645 c.p.c. configura il giudizio di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nel quale trovano applicazione le regole proprie del rito ordinario, ivi compresa la possibilità per l’opposto di articolare compiutamente le proprie pretese nella comparsa di risposta;
il divieto di domande nuove non opera nei confronti dell’opposto, atteso che la sua posizione processuale, pur formalmente convenzionale, è sostanzialmente quella di attore, con conseguente facoltà di ampliare il thema decidendum;
le domande ulteriori sono ammissibili quando risultano connesse al rapporto obbligatorio dedotto in sede monitoria e non alterano i presupposti strutturali dell’azione originariamente esercitata.Tale limite, di natura sistematica, impedisce che l’opposto introduca pretese del tutto estranee al thema decidendum originario.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice di merito affinché proceda a nuovo esame conformandosi al principio di diritto enunciato.