Utilizzo non verificato dell’IA: colpa grave e condanna ex art. 96 cpc

Tribunale di Siracusa, sez. II civile, 20 febbraio 2026, n. 338.
Avv. Francesco Russo.
Utilizzo non verificato dell’IA: colpa grave e condanna ex art. 96 cpc

La sentenza del Tribunale di Siracusa n. 338/2026 qualifica come gravemente colposa l’inclusione in una memoria difensiva di citazioni inesistenti o non conformi della Corte di Cassazione, ricondotta all’uso non verificato di IA generativa, applicando la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Mercoledi 11 Marzo 2026

«Le virgolette in un atto processuale non sono un artificio retorico: sono un impegno di verità verso il giudice e la controparte

La sentenza del Tribunale di Siracusa n. 338/2026 affronta una controversia relativa a un rapporto di sublocazione commerciale ma assume particolare rilievo per il profilo processuale e metodologico che emerge dalla motivazione.

Il giudice accerta la presenza in una memoria difensiva di citazioni della Corte di Cassazione inesistenti o non corrispondenti ai testi autentici e riconduce tale circostanza all’utilizzo non verificato di strumenti di intelligenza artificiale generativa. La condotta viene qualificata come gravemente colposa e conduce all’applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

La decisione offre così uno dei primi richiami espliciti, nella giurisprudenza di merito, al dovere di verifica delle fonti nell’era degli strumenti generativi.

Il caso

La controversia trae origine da un contratto di sublocazione avente ad oggetto un immobile destinato a palestra. A seguito dell’inadempimento della subconduttrice, un precedente giudizio aveva accertato la responsabilità dell’associazione non riconosciuta coinvolta nel rapporto e del suo presidente, che aveva agito in nome e per conto dell’ente ai sensi dell’art. 38 c.c.

La Corte d’appello di Catania aveva condannato l’associazione e il rappresentante al pagamento dei canoni insoluti maturati fino alla riconsegna dell’immobile, e tale pronuncia era divenuta definitiva dopo il rigetto del ricorso per cassazione.

Successivamente la società locatrice ha promosso un nuovo giudizio sostenendo che il precedente giudicato non coprisse integralmente il pregiudizio economico derivante dall’inadempimento e chiedendo il risarcimento di ulteriori poste di danno, tra cui il lucro cessante relativo ai canoni che sarebbero maturati fino alla naturale scadenza contrattuale e la perdita dell’indennità di avviamento.

Il convenuto ha eccepito, tra l’altro, la decadenza dall’azione ai sensi dell’art. 1957 c.c., sostenendo che la responsabilità prevista dall’art. 38 c.c. dovesse essere ricondotta allo schema della garanzia assimilabile alla fideiussione.

Responsabilità ex art. 38 c.c. e termine semestrale

Il Tribunale accoglie tale eccezione e ribadisce un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità.

La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta non riguarda un debito proprio dell’associato ma costituisce una forma di tutela dei terzi che entrano in rapporto con un ente privo di personalità giuridica e di patrimonio separato pienamente conoscibile.

In questa prospettiva la responsabilità prevista dall’art. 38 c.c. assume natura accessoria rispetto a quella dell’associazione e viene ricondotta allo schema di una garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione.

Da tale qualificazione discende l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. e del relativo termine semestrale di decadenza per l’esercizio dell’azione nei confronti del garante.

Nel caso concreto il credito risarcitorio era divenuto esigibile al momento della restituzione dell’immobile ai proprietari. Da quella data il termine semestrale era ampiamente decorso quando la società attrice ha promosso la nuova azione risarcitoria.

Il Tribunale osserva inoltre che gli atti del precedente giudizio non potevano produrre effetti conservativi rispetto alle pretese ora azionate. La Corte di cassazione aveva infatti già accertato che le voci di danno dedotte nel nuovo processo non erano comprese nelle domande originarie, formulate in modo generico.

L’assenza di prova del danno

La sentenza sottolinea comunque che la domanda sarebbe risultata infondata anche nel merito.

Dalla documentazione prodotta emerge che la società attrice aveva riacquistato la disponibilità dell’immobile diversi mesi prima della restituzione ai proprietari ma non aveva svolto alcuna attività concreta volta a reperire un nuovo subconduttore o comunque a limitare il pregiudizio economico derivante dall’inadempimento.

La decisione evidenzia inoltre che la restituzione anticipata dell’immobile era avvenuta anche a causa della morosità della stessa attrice nei confronti dei proprietari. Tale circostanza interrompe il nesso causale tra l’inadempimento della subconduttrice e il danno lamentato, poiché il contratto di locazione con i proprietari imponeva obblighi autonomi rispetto al rapporto di sublocazione.

Quanto alla perdita dell’indennità di avviamento, la domanda viene ritenuta del tutto priva di supporto probatorio.

Le citazioni della Cassazione che non esistono

Il passaggio più significativo della decisione riguarda però la condotta difensiva della parte attrice.

In una memoria ex art. 171-ter c.p.c. erano stati riportati tra virgolette alcuni passaggi attribuiti a quattro pronunce della Corte di Cassazione, richiamate per sostenere l’inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. alla responsabilità ex art. 38 c.c.

Il Tribunale ha verificato tali precedenti attraverso il CED della Corte di cassazione e le banche dati giuridiche utilizzate dalla magistratura.

La verifica ha evidenziato che i passaggi citati non risultano in alcuna delle decisioni richiamate. In alcuni casi le sentenze esistono ma trattano materie completamente diverse; in altri i virgolettati non trovano alcun riscontro nei testi autentici.

L’ipotesi dell’uso non verificato dell’IA

La sentenza affronta a questo punto esplicitamente il tema dell’intelligenza artificiale generativa.

Secondo il Tribunale la spiegazione più plausibile dell’accaduto è l’utilizzo di uno strumento di IA senza la successiva verifica degli output sulle fonti primarie.

I modelli generativi non sono banche dati giurisprudenziali ma sistemi che producono testo plausibile sulla base di correlazioni statistiche. Proprio per questo motivo sono soggetti al fenomeno delle cosiddette “allucinazioni”, cioè la generazione di contenuti formalmente credibili ma inesistenti.

L’utilizzo acritico di tali strumenti viene quindi qualificato come condotta gravemente colposa, poiché costringe il giudice e la controparte a verificare precedenti inesistenti e compromette il corretto svolgimento del contraddittorio.

La responsabilità aggravata

Alla luce di tali circostanze il Tribunale applica la responsabilità aggravata prevista dall’art. 96 c.p.c.

La parte attrice viene condannata non soltanto alla rifusione delle spese di lite ma anche al pagamento di un’ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi del comma 3 della disposizione, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal comma 4.

La decisione assume così anche una funzione dissuasiva rispetto all’uso non controllato di strumenti generativi nella redazione degli atti processuali.

Un principio per la prassi forense

La pronuncia del Tribunale di Siracusa non esprime diffidenza verso l’intelligenza artificiale.

Il principio affermato è diverso.

Gli strumenti generativi possono certamente costituire un supporto utile nella ricerca e nella redazione degli atti. Tuttavia non sostituiscono il controllo professionale del difensore sulle fonti.

Quando un atto processuale riporta tra virgolette un precedente giurisprudenziale, il difensore assume implicitamente la responsabilità che quel passaggio esista realmente e sia verificabile.

In questa prospettiva la decisione riafferma un principio destinato a orientare la pratica forense nei prossimi anni: nell’era dell’intelligenza artificiale il dovere di verifica delle citazioni diventa ancora più rigoroso.

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