La Cassazione ha stabilito che la donazione di un immobile effettuata dal marito in favore della moglie nell'ambito degli accordi di separazione non ha valenza preclusiva del successivo diritto all'assegno divorzile, dovendo quest'ultimo essere valutato hic et nunc al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla base dei presupposti assistenziali e perequativo-compensativi esistenti in quel momento.
| Venerdi 8 Maggio 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di presupposti e funzioni dell'assegno divorzile, precisando al contempo un profilo che nella prassi genera frequente contenzioso: la rilevanza — o meglio, l'irrilevanza — delle attribuzioni patrimoniali effettuate in sede di separazione ai fini del successivo giudizio sul diritto all'assegno di divorzio. La Corte chiarisce che gli accordi patrimoniali della separazione guardano al presente e non si proiettano nel futuro, escludendo che possano avere funzione transattiva o solutoria rispetto alle obbligazioni nascenti dallo scioglimento del vincolo.
Ne deriva che il coniuge richiedente non è tenuto a dimostrare la rinuncia a specifiche e concrete opportunità lavorative: è sufficiente l'allegazione — non contestata — della dedicazione esclusiva alla famiglia durante il matrimonio, unitamente agli ulteriori elementi fattuali che consentono di ricorrere a presunzioni sull'impossibilità di conseguire redditi adeguati.
Tizio e Mevia, coniugi, si separano e nell'accordo omologato viene previsto il trasferimento a titolo gratuito, da parte di Tizio, della metà indivisa di un immobile a favore di Mevia, già comproprietaria dell'altra quota, che ne diventa così unica proprietaria. In costanza di separazione viene altresì pattuito un assegno di mantenimento mensile. In seguito, Mevia vende l'immobile e destina il ricavato — pari a 55.000 euro — al figlio della coppia per l'acquisto della sua abitazione.
Avviato il giudizio di divorzio, Mevia chiede il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Il Tribunale di Catania rigetta la domanda, ritenendo che il trasferimento immobiliare avesse eliminato lo squilibrio patrimoniale tra le parti e compensato la mancanza di occupazione della richiedente, e che non fosse dimostrato il nesso causale tra lo squilibrio reddituale e il sacrificio professionale in costanza di matrimonio.
La Corte d'appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, riconosce a Mevia l'assegno divorzile in misura di 500 euro mensili rivalutabili, con decorrenza dalla domanda. La Corte territoriale osserva che il diritto all'assegno va valutato hic et nunc al momento della cessazione del vincolo matrimoniale, senza che le liberalità pregresse possano avere valenza solutoria. Considera altresì che l'immobile era stato alienato e il ricavato destinato al figlio, che Mevia si trovava in stato di bisogno, senza redditi propri, e che durante l'intero matrimonio non aveva svolto attività lavorativa, dedicandosi alla cura della famiglia.
Tizio propone ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi, tutti relativi alla violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970:
La Prima Sezione civile rigetta il ricorso, ritenendo tutte le censure infondate.
La Corte muove dall'esame del contesto fattuale accertato in sede di merito, individuando tre dati decisivi:
Su tali basi, la Cassazione conferma che l'assegno divorzile va riconosciuto — o negato — valutando i presupposti esistenti al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio, e non in funzione di attribuzioni patrimoniali pregresse prive di finalità solutoria rispetto al divorzio.
Quanto alla funzione dell'assegno, la Corte ribadisce la duplice declinazione della solidarietà post-coniugale prevista dall'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970: una funzione assistenziale minima, parametrata allo stato di bisogno e all'autosufficienza economica; e una funzione che si arricchisce di una curvatura compensativa e perequativa, commisurata all'apporto endofamiliare, quando il dislivello reddituale tra gli ex coniugi sia conseguenza delle scelte condivise nella conduzione della vita familiare (Cass., Sez. Un., n. 18287/2018; Cass., Sez. I, n. 15986/2025; Cass., Sez. I, n. 32910/2025).
Sul punto dell'onere probatorio, la Cassazione precisa che la funzione perequativo-compensativa presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia. Le motivazioni soggettive che hanno portato a tale scelta sono irrilevanti, poiché ciò che conta è che la scelta sia stata accettata e condivisa dall'altro coniuge. Non occorre dimostrare la rinuncia a specifiche e realistiche opportunità professionali: è ammesso il ricorso a presunzioni desumibili dalla situazione concreta, e fattori quali la mancanza di titoli di studio, l'assenza di esperienza lavorativa e la residenza in zone ad alto tasso di disoccupazione possono valere come elementi presuntivi idonei (Cass., Sez. I, n. 27945/2023).
Nel caso di specie, il quadro fattuale — matrimonio contratto a diciassette anni, mancanza di titoli oltre la licenza media, assenza di qualsiasi attività lavorativa durante l'intera vita coniugale, età di sessantatré anni al momento del divorzio, residenza in zona ad elevata disoccupazione — era di per sé sufficiente a giustificare la valutazione presuntiva operata dalla Corte d'appello, senza necessità di ulteriori accertamenti sulla probabilità teorica di trovare un'occupazione.