La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9664 del 26 maggio 2020 si pronuncia in merito alle conseguenze connesse al mancato deposito della marca da bollo da € 27.00 sulla nota di iscrizione a ruolo di un giudizio di appello.
Il caso:Un istituto bancario chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Rovigo ingiungeva a F.M. e M.B. il pagamento di euro 7134,63 per scoperto di conto corrente, quale saldo debitore di un mutuo chirografario, oltre interessi;i debitori proponevano opposizione chiedendo la nullità del decreto e la revoca e spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme percepite in modo indebito, con risarcimento del danno per violazione della legge antiusura e pregiudizio all'immagine.
Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione per tardività, in quanto l'atto di citazione era stato notificato decorso il termine di legge.
F.M. e M.B. proponevano appello e chiedevano l'iscrizione a ruolo della causa, ai sensi dell'articolo 165 c.p.c., richiamato dall'articolo 347 c.p.c. ossia il 10° giorno dalla notifica dell'atto di citazione in appello.
La cancelleria comunicava il rifiuto del deposito degli atti, ai sensi dell'articolo 285, quarto comma della d.p.r. n. 115 del 2002, non essendo stata depositata la marca da bollo da € 27,00 dovuta ai sensi dell'articolo 30 del decreto citato
A seguito della regolarizzazione di quanto dovuto per l'anticipazione delle spese forfettarie la causa veniva iscritta a ruolo oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione in appello.
Con successiva istanza gli appellanti chiedevano la rimessione in termini, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma c.p.c., per l'iscrizione della causa ruolo, in quanto.
- il rifiuto dell'atto da parte della cancelleria era illegittimo;
- l'importo relativo all'anticipazione dei diritti, delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione della notifica eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, poteva essere recuperata con il procedimento di ingiunzione fiscale.
La Corte d'Appello di Venezia rigettava l'istanza di rimessione in termini e dichiarava improcedibile l'appello, con condanna al pagamento delle spese di lite.
F.M. e M.B. ricorrono in Cassazione, rilevando che:
a) il provvedimento del cancelliere di accertamento della mancata riscossione della marca da bollo richiedeva la previa declaratoria di inadempimento, a seguito di ordinario procedimento di ingiunzione;
b) la corte d'appello aveva errato nell'applicare l'articolo 285 del TU sulle Spese di giustizia, atteso che tale disposizione, ove riferita all'invio telematico della iscrizione a ruolo, non sarebbe applicabile al caso di specie.
Sul punto la Cassazione, nel ritenere fondati i rilievi dei ricorrenti, osserva che:
1) l'art. 285 T.U. contempla il rifiuto, da parte del cancelliere, degli atti se non in regola fiscalmente; la questione che si pone è se l'applicazione della suddetta sanzione dell'irricevibilità, introdotta allorché era previsto il solo deposito cartaceo degli atti, sia esclusa dalle sopravvenute modalità telematiche per l'introduzione del processo;
2) al riguardo lo stesso Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale della Giustizia Civile, con nota del 4 settembre 2017, n. 164259, ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo;
3) decisivo al riguardo è il rilievo che "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia” : da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 285 da parte del cancelliere;
In conclusione, nel caso in esame, poichè la ricevuta informatica del deposito era stata tempestivamente generata prima della scadenza del termine per proporre il gravame, l'appello non doveva essere ritenuto tardivo.
Esito: sentenza cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.
Cassazione civile ordinanza n.9664/2020