E' scorretta la detrazione dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico dell’indennizzo erogato dall’INPS in favore degli invalidi civili.
Giovedi 3 Aprile 2025 |
In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6031/2025.
Il caso: Tizio conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Ravenna, Caio, la Delta noleggio s.r.l. e la Compagnia di Assicurazione, nelle rispettive qualità di conducente, proprietario e assicuratore, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un sinistro stradale nel quale avea riportato lesioni gravissime.
Si costituivano tutti i convenuti, fornendo una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e chiedendo il rigetto della domanda, sul rilievo per cui la colpa esclusiva dell’incidente era da ricondurre allo scorretto comportamento di guida di Tizio.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, dichiarava i due conducenti responsabili del sinistro in misura del 50 per cento ciascuno e condannava i convenuti al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 249.059, compensando le spese di lite.
In sede di appello, la Corte distrettuale, adita in via principale dalla compagnia di assicurazione accoglieva in parte il solo appello principale, riducendo l’entità della condanna disposta dal Tribunale alla minore somma di euro 123.663,64 e ponendo a carico degli originari convenuti il 30 per cento delle spese dei due gradi di giudizio: per la Corte la responsabilità dell’incidente era da ricondurre nella misura del 70 per cento a carico di Tizio e solo nella misura del 30 per cento a carico di Caio.
Inoltre la Corte d'appello, in accoglimento delle difese della compagnia di assicurazione, dopo aver ridotto l’entità del risarcimento per il differente riparto di responsabilità, decurtava ulteriormente la relativa liquidazione detraendo anche la somma di euro 26.216,42 che risultava essere stata corrisposta a Tizio dall’INPS.
Tizio ricorre in Cassazione, eccependo come scorretta la sottrazione dal risarcimento del danno biologico di somme destinate a risarcire un danno diverso, quali sono quelle erogate dall’INPS, operata dal giudice di appello.
Per la Cassazione la doglianza è fondata: sul punto evidenzia che:
a) la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l’indennizzo erogato dall’INPS in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno;
b) le prestazioni dell’INPS in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell’esistenza d’un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et de jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno; per contro, l’INPS in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute;
c) nel caso in esame, l’Ente previdenziale non avrebbe alcun diritto di surroga nei confronti del responsabile civile, perché il presupposto di tale istituto è che l’assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi.