Regime impugnatorio della sentenza che revoca l'ammissione al gratuito patrocinio

Regime impugnatorio della sentenza che revoca l'ammissione al gratuito patrocinio
Lunedi 18 Novembre 2019

Con l’ordinanza n. 28150/2019, pubblicata il 31 ottobre 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio pronunciato nel contesto della sentenza che definisce il giudizio di merito e non con un decreto separato, riaffermando il seguente principio di diritto: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”.

IL CASO: Nella vicenda sottoposta all’esame dei giudici di legittimità, la Corte di Appello nel dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l’appello avverso la sentenza del Tribunale e ritenendo che l’appellante avesse agito in giudizio con colpa grave, ha dichiarato sussistente la responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 3 di quest’ultimo e revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Avverso il provvedimento della Corte di Appello, l’appellante proponeva opposizione ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di revoca.

La richiesta veniva dichiarata inammissibile da parte del Presidente della Corte di Appello, inaudita altera parte, in quanto diretta ad incidere su di un provvedimento definitivo (per il quale era fatta salva l’impugnazione da proporre nei soli modi e termini previsti dal codice di rito) e, quindi, esulava da quelle proponibili ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15.

Pertanto, avverso il decreto del Presidente della Corte di Appello, l’appellante interponeva ricorso per cassazione, deducendo, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Secondo il ricorrente, con il ricorso dichiarato inammissibile dal Presidente della Corte d’Appello non si intendeva contestare la correttezza dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., ma solo quanto statuito in merito alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la relativa efficacia esecutiva, anche perché la controparte era stata individuata non già in quella del giudizio di merito sottostante, ma nel Ministero della Giustizia, trattandosi di un rapporto autonomo, ancorchè correlato alla causa di merito.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione nel riaffermare il suddetto principio di diritto, ha accolto il motivo del ricorso con rinvio ad altro giudice della Corte di Appello, osservando che:

1. come affermato più volte dagli stessi giudici di legittimità, in mancanza di espressa previsione normativa, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili è l’opposizione, ai sensi dell’art. 170 del  D.P.R. n. 115 del 2002, al Presidente del tribunale o della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, avendo tale opposizione, nel contesto del testo unico in tema di spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, mentre l’impugnazione del decreto di revoca con ricorso diretto per cassazione può aversi nel solo caso, contemplato dall’art. 113 stesso D.P.R., in cui questo sia stato pronunciato sulla richiesta di revoca dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d) corrispondente all’art. 127, comma 3 (Cass., Sez. 1, 27 maggio 2008, n. 13833; Cass., Sez. 1, 10 giugno 2011, n. 12744; Cass., Sez. 1, 23 giugno 2011, n. 13807; Cass., Sez. 1, 17 ottobre 2011, n. 21400; Cass., Sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26966; Cass., Sez. 1, 20 luglio 2012, n. 12719);

2. risponde ad un’esigenza di semplificazione quanto previsto dal legislatore con il testo unico sulle spese di giustizia secondo il quale la pronuncia sulla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere resa con la forma del separato decreto motivato, sottoposto a uno specifico e rapido rimedio impugnatorio (l’opposizione al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato); ciò al fine evitare che la questione in ordine alla sussistenza o al venir meno dei presupposti per l’ammissione al patrocinio dello Stato, che tocca il diritto fondamentale del non abbiente all’effettività del diritto di agire o di difendersi, venga a coinvolgere le altre parti del processo, divenendo terreno di una comune contesa;

3. infatti, l’opposizione al provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato e il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione si svolgono tra il soggetto che ha chiesto l’ammissione al suddetto beneficio e l’amministrazione statale, che solitamente è il Ministero della Giustizia, e non tra le parti del processo “principale, salvo che la revoca dell’ammissione al patrocinio sia chiesta dall’ufficio finanziario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 127, comma 3, a seguito della verifica dell’esattezza dell’ammontare dei redditi dichiarati dove in questo caso parte necessaria del procedimento è l’Agenzia delle Entrate.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.28150/2019

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