Vittime di violenza sessuale: un nuovo PdL elimina il consenso

Vittime di violenza sessuale: un nuovo PdL elimina il consenso

E’ stata presentata alla Commissione Giustizia del Senato una nuova Proposta di Legge in tema di violenza sessuale che sostituisce quella precedente già approvato dalla Camera dei Deputati, in maniera unanime, fondata sul consenso libero ed attuale della Vittima (v. nuovo testo Pdl in calce)

Martedi 27 Gennaio 2026

La Presidente della Commissione, Avv. Giulia Bongiorno, relatore della nuova Proposta, ha sottoposto all’esame dei Senatori un testo unificato dei Disegni di legge presentati, che raccoglie le indicazioni e le sollecitazioni emerse nel dibattito parlamentare, poiché quello già approvato, oltre ad aver dato luogo ad alcune perplessità, andava modificato per ragioni di natura prevalentemente tecnico-giuridiche.

La scelta di incentrare la fattispecie sulla volontà della donna, si legge nel resoconto dei lavori parlamentari, “supera la vigente formulazione dell’articolo 609-bis del Codice Penale in cui questo elemento è del tutto assente e risponde alle indicazioni emerse nel corso della discussione di porre al centro la donna e la sua autodeterminazione.

Tuttavia, per assicurare una completa tutela penale anche per quelle fattispecie in cui si assiste al cosiddetto freezing la proposta prevede, nel secondo periodo del secondo comma del nuovo articolo 609-bis del codice penale, la specificazione che l’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso “.

Il primo periodo del medesimo secondo comma, invece, “accoglie i contenuti di alcuni dei Disegni di legge all’esame del Parlamento in cui si propone, nella valutazione della volontà contraria all’atto sessuale, uun esame compiuto della. situazione e del contesto in cui il fatto-reato è commesso.

Parimenti, il testo presentato accoglie la sollecitazione, proposta da alcuni Gruppi, di una graduazione della pena, differenziando i casi in cui il reato di violenza sessuale sia commesso mediante violenza e minaccia; tuttavia, come indicato nel dibattito, non sono state aumentate le pene già previste ma, appunto, si è proceduto a una loro graduazione.

Infine, nell’ultimo comma dell’articolo 609-bis del C.P. nel testo proposto, si è proceduto ad una riformulazione dell’attenuante dei casi di minore gravità, ancorando tale circostanza a specifici parametri ripresi dalla giurisprudenza/(v dello stesso Autore su questa Rivista Vittime di violenza sessuale di Gruppo di minore gravità, Gennaio 2026). .

Si tratta, quindi, di un testo aperto che raccoglie modifiche di natura tecnico-giuridica ed indicazioni emerse dagli interventi dei componenti della Commissione, nel tentativo di rappresentare, per quanto possibile, un punto di equilibrio”.

Invero, come era avvenuto, una volta raggiunto l’accordo politico, la Commissione Giustizia della Camera aveva approvato un emendamento che allineava l’Italia alla Convenzione di Istanbul, così superando la tradizionale concezione di violenza e minaccia posta a base della norma attualmente vigente.

In tal moro il delitto di violenza sessuale, disciplinato dall’articolo 609-bis del C.P., veniva integrato, nel testo approvato dalla Camera, dalla mancanza di “consenso libero ed attuale” della Vittima, introdotto ad oltre trenta anni dalla Riforma in materia del 1996,così riconoscendo che il delitto di violenza sessuale dovrebbe essere incentrato sul consenso e non già in base al “dissenso” come si vorrebbe nel nuovo testo presentato dall’Avv. Buongiorno che, invero, lascia alquanto perplessi sulle modalità di accertamento del dissenso che può avvenire solo a posteriori del reato. (!!)

  • L’Orientamento della Cassazione

A tanto aggiungasi che la Cassazione, con due recentissime sentenze del 14 Novembre 2025 n.37173 della Sezione 3 e con un’Ordinanza della Sezione 7. 37170/2025 aveva sancito la centralità del consenso quale elemento cardine dei reati contro la libertà sessuale.

In particolare la Suprema Corte con la sentenza n. 37173/2025 aveva valorizzato un principio pacificamente acquisito anche dalla Dottrina ossia che ”il consenso non è solo presupposto negativo della fattispecie, ma rappresenta la manifestazione irrinunciabile dell’autodeterminazione sessuale della persona, da intendersi come diritto fondamentale tutelato in via multilivello, dalla Costituzione alla normativa internazionale.

Con l’Ordinanza numero 37170/2025 della Sezione 7, la Corte aveva ribadito che, secondo la giurisprudenza prevalente emanata, “la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale”.

Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è, infatti, richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato persino ai danni di persona dormiente .

Inoltre, nell’affrontare le censure difensive, la Corte aveva ricostruito con rigore i requisiti del consenso c.d. “affermativo” secondo i quali esso deve essere libero, attuale e specifico rispetto all’atto sessuale e al soggetto agente, oltre che perdurante per l’intera durata della interazione, così escludendo il mero dissenso.

Vale la pena ricordare che, in tema di” dissenso“ della Vittima, sempre di recente, la stessa Corte, III Sez Penale, nella sentenza 13 giugno 2025, n. 22297, ha affermato che “in tema di violenza sessuale è irrilevante il ritardo con il quale la vittima esprime il proprio dissenso, posto che la sorpresa può essere tale da superare ogni sua contraria volontà, ponendola nell'impossibilità di difendersi.

E ancora, la Corte ha ricordato che «non è ravvisabile in alcuna fra le disposizioni legislative introdotte a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 66 del 1996, [...] un qualche indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato [...] un onere, neppure implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera di intimità sessuale, dovendosi al contrario ritenere [...] che tale dissenso sia da presumersi e che pertanto sia necessaria, ai fini dell’esclusione dell’offensività della condotta, una manifestazione di consenso del soggetto passivo che, quand’anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita»

In sostanza, nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è sempre presunto salva prova contraria mentre il consenso è del tutto necessario per non integrare la fattispecie di reato.

Tale interpretazione appare anche conforme alla Convenzione di Istanbul, il cui articolo 36 impegna gli Stati a punire qualsiasi «atto sessuale non consensuale (OMISSIS)» nonché «altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso».

Pertanto, anche secondo la sentenza n. 42821/2024, l’assenso all’atto sessuale è elemento fondante della volontarietà al suo compimento e non può essere desunto dalla mancata espressione di un dissenso esplicito.

Quindi se la persona non esprime il proprio no all’invasione della sua sfera sessuale non scatta alcuna presunzione atta a escludere il dolo di chi ne approccia le parti intime o mira al compimento di un rapporto fisico con la stessa.

In definitiva secondo la Suprema Corte, deve trattarsi di un atto compiuto in piena liberà e consenziente al rapporto sessuale e non diversamente.

E comunque tale indirizzo giurisprudenziale non vale ad escludere letture in controtendenza, come avvenuto in Parlamento e nella famosissima sentenza relativa alla “violenza su donna in jeans”.

  • La necessità del consenso

In conseguenza, ll consenso non può essere desunto da condotte precedenti o successive, né dall’inerzia della malcapitata Vittima di un reato così grave.

Secondo la Dottrina più autorevole, l’atto sessuale commesso dal soggetto aggressore, oltre che perdurante per l’intera durata dell’interazione, non può essere desunto da condotte precedenti o successive, né dall’inerzia della Vittima (v. R.Radi in Riv Terzultima Fermata)

Inoltre, il consenso deve essere anche «libero», posto che nella violenza per induzione esso esiste ma non è libero, e «validamente» prestato in modo esplicito e senza ambiguità, in relazione al momento del compimento dell’atto stesso, sicché risulta irrilevante l’antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa, né la sua presenza può essere dedotta da circostanze estranee al fatto, come quando la stessa Vittima dello stupro si sia fatta riaccompagnare a casa dall’energumeno o addirittura dai «costumi sessuali» della stessa.

Peraltro, anche secondo la Corte di Strasburgo, il consenso, come si evince dalle decisioni emanate dalla stessa, non può desumersi implicitamente dall’assenza di reazione da parte della Vittima poiché spesso accade di imbattersi in Vittime di violenza sessuale, anche di Gruppo, che, durante i rapporti, rimangono inerti, quasi prive di coscienza e volontà, meccanismo che mima quello che, in natura, è la strategia della «preda»di fingersi morta per ingannare il predatore (v. articolo citato).

In questi casi, la Suprema Corte ha stabilito che «l’abbassamento delle difese da parte della vittima, che, temendo per la propria vita o incolumità fisica, finisce per accedere senza apparenti reazioni di contrasto alle violenze a suo danno, non vale in alcun modo ad elidere la violenza o ad alimentare dubbi circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo ai “rei”».

Inoltre, il consenso deve investire non solo l’an dell’atto sessuale ma anche il «tipo» di atto sessuale da compiere e deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, potendosi la revoca del consenso intervenuta «in itinere» desumere da fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà.

È inoltre necessario che il consenso riguardi la specifica persona che compie quell’atto, elemento di particolare rilevanza soprattutto quando si discetti di violenza sessuale «di Gruppo», fenomeno divenuto assai rilevante, come narra la cronaca anche in questi giorni, nei confronti di giovani donne rimaste vittime violate di una violenza insensata nei luoghi più impensati delle nostre Città.

Va sottolineato che sulla necessità di introdurre il requisito del consenso era già intervenuta la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, c.d. Convenzione di Istambul, adottata l’11.5.2011 e ratificata dall’Italia con la Legge del 27.6.2013, n. 77

Tale Convenzione, all’art 36, co 1, obbliga gli Stati aderenti ad adottare “misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali: a) un atto sessuale non consensuale compiuto sul partner con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto; b) altri atti sessuali compiuti senza il suo consenso; c) costringere il partner a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo”.

Inoltre lo stesso articolo specifica, al co.2, che “il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”.

A mero titolo esemplificativo, in Francia il Legislatore ha definito lo stupro come qualsiasi atto sessuale compiuto in assenza del consenso espresso della persona, riconoscendo che l’assenza di opposizione non equivale a consenso.

Ancora più netta è stata la soluzione adottata dalla Spagna con la Ley Orgánica 10/2022, “de garantía integral de la libertad sexual” nella quale è stata eliminata la distinzione tra abuso sexual e agresión sexual prevedendo solo la fattispecie di agresión sexual nel nuovo articolo 178.

In base a detto articolo, il reato è integrato da “qualsiasi atto che attenti alla libertà sessuale di un’altra persona senza il suo consenso”; e viene precisato che “c’è consenso solo quando questo sia stato manifestato in maniera libera attraverso atti che, in base alle circostanze del caso, esprimano in maniera chiara la volontà della persona” come sancito dalla Convenzione di Istambul.

Analogamente, l’Italia, con la novella in elaborazione al Parlamento, dovrebbe allinearsi ad una visione più moderna e rispettosa dell’autonomia corporea, già sostenuta da organismi internazionali come il Consiglio d’Europa e il Parlamento europeo.

Dopo l’avvenuta ratifica della Convenzione, il nostro Paese avrebbe già dovuto riformulare il reato di violenza sessuale incentrandolo sul necessario consenso e non più sulla violenza o minaccia.

La riforma del reato di violenza sessuale rappresenterebbe, quindi, una svolta epocale per il diritto penale italiano.

Inserendo il consenso quale elemento centrale, lo Stato riconosce il diritto inviolabile di ogni persona a decidere sul proprio corpo.

  • Conclusioni

In definitiva ed in attesa del riesame del provvedimento, alla luce delle doglianze della Dottrina, innanzi accennate, è un bene che il potere legislativo, in un equilibrato bilanciamento dei poteri dello Stato, trovi la via, peraltro condivisa, di riformare il delitto di violenza sessuale sulla base del consenso prestato dalla Vittima senza ricorrere a vuote forme di stile.

Va pure sottolineato che il Codice Rosso ha introdotto un nuovo assetto di tutele per le Vittime imperniato sul rispetto della volontà della persona e sulla difesa dell’autodeterminazione della stessa soprattutto nell’ambito sessuale, elevando la libertà sessuale e individuale a diritti fondamentali della persona.

La giurisprudenza, come innanzi esposto, ha colorato di significato la nozione di consenso, precisando che il reato di cui all’art. 609bis c.p. si configura in presenza di una manifestazione di dissenso da parte della vittima, ma anche quando l’atto sessuale è posto in essere in mancanza di consenso, non espresso neanche tacitamente.

Inoltre, la Cassazione ha sottolineato, in maniera decisiva di ogni diversa interpretazione dei fatti, che il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali deve permanere per tutto il rapporto, potendo venire meno a causa di un successivo ripensamento o per la mancata condivisione delle forme di consumazione del rapporto.

Da tale ricostruzione risulta evidente la necessità per il Legislatore di apprestare una tutela massima alle Vittime di violenza sessuale.

Nello stesso tempo, maggiore chiarezza dovrebbe essere fatta dal Legislatore sul concetto di consenso, poiché, sebbene con il termine consenso si intenda la presenza di una espressa volontà affermativa, talvolta esso viene ancora erroneamente ritenuto un complemento necessario di altra condizione, esterna al consenso stesso ed indipendente da questo.

Ebbene, se risulta ormai pacifico che il consenso della vittima non possa essere dedotto da elementi diversi dal consenso stesso, il quale deve essere libero di formarsi ed esprimersi chiaramente, appare auspicabile, quanto necessaria, una riforma dell’art. 609bis del C.P. volta ad inserire nella disposizione stessa la locuzione «contro il consenso della persona offesa», al fine di fugare ogni ulteriore margine di dubbio circa la sua interpretazione.

Per completezza di esposizione va sottolineato che indubbiamente, la crescita del numero delle Vittime è anche da attribuire ad una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione delle persone offese circa le tutele offerte dallo Stato per taluni reati ra i quali rientrano i maltrattamenti in famiglia (art.572), gli atti persecutori ossia il reato di “stalking” (art 612 Bis) e la violenza sessuale (art. 609 bis) benché la grande maggioranza dei procedimenti penali aventi ad oggetto condotte di violenza prende avvio dalle denunce-querele delle vittime stesse, ma anche da segnalazioni di altri soggetti coinvolti, come i servizi sanitari e ospedalieri o dai Centri di ascolto e antiviolenza istituiti sul Territorio.

Le indagini preliminari, coordinate dal Pubblico Ministero, in questi casi, dovrebbero assumere una particolare speditezza, che possa garantire l’adozione di provvedimenti immediati ed efficaci a tutela della vittima e che evitino fenomeni di “vittimizzazione secondaria” come innanzi ricordato.

Le misure cautelari a tutela della vittima di reati di violenza di cui il Pubblico Ministero può richiedere l’applicazione al Giudice per le indagini preliminari sono ricomprese in un ventaglio ampio ma tassativo e includono, oltre ovviamente alla custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari, all’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Altre e più idonee misure di tutela della Vittima possono essere rafforzate dall’applicazione di un dispositivo di controllo, il cd. “braccialetto elettronico”, che impedisce all’indagato di avvicinarsi alla persona offesa senza che venga dato avviso immediato alle autorità a mezzo di un apposito segnale di cui si lamenta il malfunzionamento.

In casi particolarmente gravi, la Vittima può anche essere ospitata in un luogo protetto, la localizzazione del quale è segreta.

Nel corso delle indagini potrà essere richiesto dal Magistrato inquirente lun incidente probatorio, allo scopo di acquisire dalla Vittima il racconto del reato subito, senza che l’eccessivo decorso del tempo deteriori la memoria.

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PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 90,1715, approvato dalla Camera dei deputati,1716,1717 e 1743

“Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale “ – Art. 1

L’articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 609-bis – (Violenza sessuale)
Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità.


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