Il Ministero della Giustizia con decreto del 23 luglio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 24 del 30/01/2021, ha provveduto all'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, ex art. 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Come si legge nel decreto, il Ministero, ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018 e rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,022%, stabilisce che l'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.746,68.