Nell'ordinanza n. 5/2021 gli Ermellini chiariscono il contenuto e le modalità di conferimento della procura alle liti nel procedimenti avanti la Corte di Cassazione.
Mercoledi 3 Febbraio 2021 |
Il caso: il giudice di pace di Pescara respingeva il ricorso proposto da K.C. avverso il provvedimento con cui il prefetto della città aveva disposto l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino senegalese non avente titolo per permanere sul territorio nazionale.
K.C. ricorre in Cassazione, che dichiara il ricorso inammissibile per difetto di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c.; sul punto osserva che:
a) anche nelle controversie in materia di immigrazione è applicabile il principio in base al quale è stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 3,c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali;
b) già in precedenza è stata affermata l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della decisione impugnata e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla pronuncia o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell'incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio;
c) è quindi incompatibile con l'esigenza di dimostrare la specialità della procura un contenuto del seguente tenore: “Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in ogni sua fase, stato e grado, compreso l'eventuale appello od opposizione con ... più ampia facoltà di legge ed in particolare quella di transigere e conciliare la lite, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, depositare quietanze ed incassare somme, proporre domande riconvenzionali, appelli principali o incidentali ....
Esito: inammissibilità del ricorso.
Cassazione civile ordinanza n.05 2021