Con l’ordinanza 16092/2024, pubblicata il 10 giugno 2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla validità o meno della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una società o di un ente con sottoscrizione non leggibile e con soggetto conferente la stessa non identificabile.
Mercoledi 10 Luglio 2024 |
IL CASO: Un avvocato richiedeva ed otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di un ente per il pagamento dei compensi maturati a seguito dell’attività professionale svolta in favore di quest’ultimo.
Avverso il decreto ingiuntivo, l’ente proponeva opposizione.
Costituendosi nel giudizio, il professionista eccepiva, preliminarmente la nullità della procura alle liti rilasciata dall’ente al legale per proporre l’opposizione, in quanto la sottoscrizione non era leggibile e il soggetto conferente la procura non era identificabile.
Il Tribunale, dopo aver disposto il mutamento del rito ex art. 4 D.Lgs. n. 150/2011, accoglieva l’eccezione dichiarando inammissibile l'opposizione per nullità della procura.
Pertanto, l’ente sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 83 del codice di procedura civile osservando che l'identità della persona fisica che riveste pro tempore il ruolo di presidente di un ente pubblico è un dato pubblico accertabile senza difficoltà presso lo stesso ente.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha richiamato l’orientamento degli stessi giudici di legittimità in tema di procura alle liti illeggibile rilasciata da legale rappresentante di un soggetto giuridico, secondo cui il nome del conferente deve essere per lo meno indicato nel testo (o dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta) unitamente alla sua specifica qualità di legale rappresentante.
Nel caso in cui, hanno osservato gli Ermellini, la procura è priva (nel testo ovvero nell'intestazione dell'atto), dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese essa è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, cod. proc. civ., onerando, così, l'istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui essa accede, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ.
Cassazione civile ordinanza 16092 2024