Con circolare del 24 aprile 2025 il Ministero della Giustizia è intervenuto in materia di “iscrizione a ruolo dei processi civili in attesa del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato e nuove disposizioni sul pagamento del contributo unificato”,
Lunedi 28 Aprile 2025 |
Al Ministero è stata posta la questione se l’ufficio possa accettare il deposito degli atti e possa procedere all’iscrizione a ruolo della causa con la presentazione della sola istanza di ammissione al patrocinio regolarmente depositata e protocollata presso il competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, ma senza che sia intervenuta la delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati, alla luce delle nuove disposizioni normative introdotte dalla legge di bilancio per l’anno 2025, legge n. 207 del 2024 che prevedono l’obbligatorietà del versamento del contributo unificato minimo di euro 43,00 (o del minore importo previsto per specifici procedimenti), per l’iscrizione a ruolo dei processi civili.
Sulla questione il Ministero ha rilevato che:
il diritto di accesso alla difesa, in quanto costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione), non può essere pregiudicato da eventuali ritardi nella disamina dell’istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato non imputabili alla parte, con la conseguenza che l’ufficio giudiziario deve procedere all’iscrizione a ruolo del procedimento civile anche in presenza della sola istanza di ammissione purché risulti regolarmente depositata e protocollata dal competente Consiglio dell’ordine degli avvocati;
con una recentissima sentenza del 14 marzo 2025 n. 6888, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione della “retroazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal giudice procedente al momento in cui l'istanza era stata avanza al Consiglio dell'Ordine” chiarendo che “il Collegio intende dare continuità al principio di diritto più volte affermato, in virtù del quale: «Ove l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - respinta o dichiarata inammissibile dal consiglio dell'ordine degli avvocati - sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati sicché sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l'attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio»”
Pertanto, gli uffici giudiziari debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei procedimenti civili nel caso in cui il Consiglio dell’ordine non abbia ancora deliberato sull’ammissione al patrocinio