Gratuito patrocinio e legittimazione attiva ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione.

Gratuito patrocinio e legittimazione attiva ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione.
Giovedi 20 Febbraio 2020

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4023 del 18 febbraio 2020 individua il soggetto legittimato a proporre opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Il caso: Con ricorso depositato presso la Corte di Appello di Perugia S.C. proponeva opposizione ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. n.115/2002 avverso il decreto con cui la sezione penale del predetto ufficio giudiziario aveva dichiarato inammissibile l'istanza con la quale N.E. aveva chiesto di essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Nel ricorso in opposizione la S. ribadiva la propria nomina a difensore di fiducia della N. ed affermava che quest'ultima aveva adeguatamente dimostrato il possesso dei requisiti reddituali mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata dal difensore.

La Corte di Appello dichiarava inammissibile il ricorso sul presupposto che l'unico soggetto legittimato all'impugnazione del diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse la parte che aveva richiesto il beneficio.

Il legale ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso ribadisce che:

a) in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio;

b) il difensore può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante;

c) solo nel caso di provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese di assistenza della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sussiste la legittimazione esclusiva del difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche quella del patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo;

d) infatti, l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due soggetti (patrocinato e patrocinatore), determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.4023/2020

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