Il Condominio è responsabile per la pulizia dei marciapiedi

A cura della Redazione.
Il Condominio è responsabile per la pulizia dei marciapiedi

Si segnala la sentenza n. 73 del 10 gennaio 2020 della Corte d'Appello di Milano che ha riconosciuto la responsabilità di un Condominio per il risarcimento dei danni subiti da un passante scivolato su una lastra di ghiaccio davanti all'ingresso dello stabile.

Giovedi 20 Febbraio 2020

Il caso: C. conveniva in giudizio il Condominio Y chiedendone la condanna al risarcimento del danno da frattura composta del collo omerale destro, riportato in occasione di una caduta avvenuta davanti l’ingresso condominiale, a causa di una lastra di ghiaccio ivi presente e invisibile ad occhio nudo.

Precisava di essersi previamente rivolto al Comune che respingeva la richiesta in quanto, in base all’art. 11 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana, la pulizia dei marciapiedi competeva alla proprietà privata.

Si costituiva il Condominio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva non essendo stato chiarito dinanzi a quale civico fosse avvenuta la caduta.

Il Tribunale condannava il Condominio a corrispondere all'attore la somma di € 73.000 c.a. a titolo di danno non patrimoniale, oltre alle spese processuali e alle spese mediche sostenute.

Il Condominio impugna la decisione del Tribunale, assumendone l’erroneità, per aver accolto la domanda in assenza di prova dell’evento, dell’esistenza del ghiaccio, dell’adozione di cautele da parte del danneggiato e del nesso di causalità tra il danno e l’evento, e in subordine, invocando l’applicazione dell’art. 1227 c.c

Per la Corte territoriale i motivi dell'appello sono infondati e, nel rigettare l'impugnazione, osserva quanto segue:

a) è emerso dall’istruttoria svolta che C. è caduto sul marciapiede antistante l’ingresso pedonale del Condominio scivolando su una lastra di ghiaccio non visibile a distanza, circostanza quest’ultima che non è oggetto di contestazione o impugnazione né nella sua esistenza, né nei postumi residuati e neppure nella quantificazione e liquidazione degli stessi;

b) è stato, altresì, documentato che era onere del Condominio, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana (approvato nella seduta del Consiglio Comunale n.41 del 2.12.2003), provvedere alla pulizia dei marciapiedi, tant’è che nel Mansionario della Portineria del Supercondominio si legge, all’art. 10, che “giornalmente il portiere provvederà alla pulizia del marciapiede sulla Via......” e, all’art. 13, che “durante le nevicate dovrà provvedere allo sgombero della neve dal marciapiede della via antistante il condominio e allo spargimento del sale, come da Regolamento Comunale”;

c) il Condominio non ha provato di aver ottemperato alla sua obbligazione né ha provato ai sensi dell’art. 2697 c.c. comma 2, l’eccepito concorso colposo dell’attore nella causazione dell’evento, ai sensi dell’invocato art. 1227 c.c., non fornendo alcun fondato elemento per dimostrare che il comportamento del danneggiato sia stato tale da interrompere il necessario nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo.

Allegato:

Corte Appello Milano sentenza n.73/2020

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