Le spese di registrazione dell’ordinanza di assegnazione, emessa all’esito di un pignoramento presso terzi, espressamente addebitate dal Giudice al debitore, rientrando nelle spese di esecuzione devono essere richieste esclusivamente al terzo pignorato nei limiti della capienza delle somme assegnate, mentre in caso di incapienza, trattandosi di spese irripetibili, le stesse sono poste a carico del creditore.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3720/2020, pubblicata il 14 febbraio 2020.
IL CASO: La vicenda esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione trae origine dal giudizio promosso, innanzi al Giudice di Pace, da un creditore nei confronti di un suo debitore al fine di ottenere la condanna di quest’ultimo al rimborso delle somme pagate per la registrazione di un’ordinanza di assegnazione emessa in suo favore all’esito di una procedura esecutiva presso terzi nei confronti dello stesso convenuto, oltre accessori.
La domanda dell’attore veniva rigettata dal Giudice di Pace e la sentenza di quest’ultimo veniva confermata dal Tribunale, anche se con diversa motivazione.
Pertanto, avverso la sentenza di appello, l’attore originario interponeva ricorso per Cassazione deducendo l’erroneità della decisione del Tribunale avendo quest’ultimo ritenuto che l’importo dell’imposta di registro rientra tra le spese del processo esecutivo ai sensi dell’art. 95 c.p.c.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando i seguenti principi di diritto:
<< laddove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato); di conseguenza sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva>>:
<< il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili, dal creditore>>.