La III° Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5422/2020 si pronuncia in merito alla procedibilità di ufficio del reato ex art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, con conseguente irrilevanza della eventuale remissione della querela.
Il caso: Con sentenza predibattimentale il Tribunale dì Vicenza disponeva il proscioglimento di T.O., imputato del reato di cui all'art. 659 cod. pen., in quanto, anteriormente alla apertura del dibattimento, la costituita parte civile dichiarava di rimettere la querela presentata in danno del prevenuto.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, osservando che, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio, aveva errato il Tribunale palladiano nel prosciogliere il prevenuto per effetto della intervenuta remissione di querela.
Per la Suprema Corte la censura è fondata: sul punto la Corte osserva che:
la contravvenzione contestata prevede, quale bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice, la quiete pubblica e non l'interesse del singolo a non vedere turbata la sua tranquillità da insopportabili immissioni sonore;
pertanto, essa, come d'altra parte ogni altra contravvenzione, è perseguibile di ufficio e non a querela di parte;
tale circostanza comporta che, seppure la azione penale sia stata incoata a seguito di una denunzia-querela presentata da un soggetto determinato che assuma di essere stato leso da un altro soggetto determinato a causa delle immissioni sonore a lui provenienti ab alieno, la "remissione" della querela da parte del denunziante non avrà l'effetto di rendere improcedibile l'azione penale frattanto intrapresa dagli organi giudiziari a ciò preposti.
Decisione: annullamento della sentenza impugnata senza rinvio