Gratuito patrocinio: la regola della nomina di un solo difensore vale anche per il processo civile

Gratuito patrocinio: la regola della nomina di un solo difensore vale anche per il processo civile

Con la sentenza n. 1736/2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione della decadenza dal patrocinio a spese dello Stato per il beneficiario che in un giudizio civile abbia nominato due difensori, anche nell'ipotesI in cui uno dei due legali abbia rinunciato al compenso.

Mercoledi 19 Febbraio 2020

Il caso: All'esito di un procedimento di separazione personale, due avvocatesse, A e D. S., chiedevano la liquidazione di quanto loro spettante per la difesa di M.P., parte in causa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Livorno, con provvedimento collegiale, rigettava l'istanza, ritenendo "che il conferimento del mandato a due difensori, a fronte della possibilita' per la parte ammessa di nominarne uno solo, sia incompatibile con la volonta' della parte di avvalersi del beneficio nella causa di cui trattasi".

Avverso il decreto proponeva opposizione l'avv. A.S., deducendo:

a) l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 91 previsto per il solo processo penale;

b) peraltro M.P. si era rivolta all'associazione professionale A e D. S. e, di conseguenza, la stessa non aveva inteso rinunciare al patrocinio a spese dello Stato nominando due difensori, atteso il diritto delle due avvocatesse di percepire un unico compenso.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione, liquidando in favore di A.S., a fronte della rinuncia di D.S., la somma complessiva di Euro 1.000, oltre spese, IVA e Cpa., ritenendo che:

a) nel processo civile la nomina di un secondo difensore non puo' essere valutata come presunzione ex lege di abbienza, stante l'assenza di una previsione espressa quale il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 91 applicabile al solo processo penale;

b) nel processo civile il combinato disposto del medesimo D.P.R., articoli 80 e 85 porta a ritenere che alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa essere liquidato un solo compenso, con la conseguenza che i professionisti che accettino di difendere congiuntamente un soggetto ammesso al patrocinio statale accettino altresi' di dividere tra loro l'unico compenso liquidabile.

Il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere i motivi del ricorso, in tema di patrocinio a spese dello Stato osserva quanto segue:

  1. l'art. 91 del  Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, rubricato "esclusione dal patrocinio", dispone che l'ammissione al patrocinio e' esclusa "se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia";

  2. la disposizione - a differenza di quanto affermato dal Tribunale di Livorno - vale non solo per il processo penale, ma, essendo espressione di un principio generale, per tutti i processi;

  3. del resto, obiettivo dell'istituto del gratuito patrocinio e' garantire al cittadino non abbiente, in attuazione degli articoli 24 e 3 Cost., l'effettivo accesso alla giustizia, accesso che e' sufficientemente garantito dalla nomina di un difensore, sufficienza che se vale per il processo penale - ove e' in gioco il valore della liberta' personale - vale anche per gli altri processi e in particolare, per quanto interessa il caso in esame, in relazione al processo civile.

    La Corte, quindi, considerata la novità della questione, enuncia il seguente principio di diritto:

    Dal complesso delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - ed in particolare dall'articolo 80 che prevede che "chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore" e dagli articoli 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore - si ricava che l'articolo 91 medesimo D.P.R., pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' esclusa se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.1736/2020

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