Con l’ordinanza n. 3050/2021, pubblicata il 9 febbraio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla decorrenza degli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Lunedi 22 Febbraio 2021 |
IL CASO: Un avvocato depositava al Tribunale istanza per la liquidazione del compenso professionale maturato per l’attività difensiva svolta, nell’ambito di un procedimento penale, a favore di un cittadino ammesso al gratuito patrocinio.
La domanda veniva parzialmente accolta dal Tribunale che liquidava in favore del legale il compenso relativo alla sola attività di studio della pratica.
Avverso il decreto di liquidazione, il legale proponeva opposizione, chiedendo che le venisse riconosciuto anche il compenso per le attività di introduzione e istruzione della causa.
Il Tribunale, ritenendo non dovuto l’ulteriore compenso richiesto, in quanto non era stato ancora adottato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, rigettava l’opposizione.
Pertanto, la vertenza giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal legale il quale deduceva la violazione degli artt. 82, 109 D.P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, evidenziando che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrevano dalla domanda e, pertanto, l’attività svolta per la quale era stato richiesto il riconoscimento del compenso professionale doveva essere remunerata dallo Stato, attraverso l’istituto del gratuito patrocinio, in quanto la domanda di ammissione a tale beneficio era stata depositata prima della data di svolgimento dell’udienza.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dai Supremi Giudici della Corte di Cassazione, i quali nell’accoglierlo, con rinvio del giudizio al Tribunale in diversa composizione, hanno osservato che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/2002, decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
Sostanzialmente, hanno continuato gli Ermellini, la norma sancisce la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza;
Far risalire gli effetti della delibera di ammissione al gratuito patrocinio alla data della sua adozione, come avvenuto nel caso esaminato, hanno concluso, finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per motivi a lui non assolutamente imputabili, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire.