Sentenza errata nell'indicazione del nome di una delle parti: rimedi

Sentenza errata nell'indicazione del nome di una delle parti: rimedi

Con l’ordinanza n. 1134/2026, pubblicata il 19 gennaio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui rimedi esperibili tutte le volte in cui nell’intestazione di una sentenza viene omesso o indicato in modo inesatto il nome di una delle parti.

In questi casi si deve procedere con il ricorso per la correzione dell’errore materiale o con l’impugnazione della sentenza?

Lunedi 2 Febbraio 2026

IL CASO: La vicenda processuale esaminata dalla Suprema Corte riguarda una controversia in materia di responsabilità bancaria per omesso protesto di un assegno.

A promuoverla un cittadino, il quale agiva nei confronti di un istituto bancario e nei confronti delle Poste Italiane chiedendo di essere risarcito per i danni subiti per la mancata elevazione del protesto di un assegno bancario che gli era stato girato e che aveva versato per l'incasso sul proprio conto corrente presso le Poste Italiane.

Il Tribunale prima e la Corte di Appello dopo davano torto all'attore, rigettando la domanda dallo stesso proposta, sul presupposto della mancanza della prova del danno.

I giudici di merito, in particolare, evidenziavano che, nonostante l'omesso protesto, il portatore del titolo non aveva perso la possibilità di agire per il recupero del proprio credito. Egli avrebbe potuto, infatti, esercitare l'azione cartolare nei confronti del traente (l'emittente dell'assegno) o l'azione causale nei confronti del soggetto che gli aveva trasferito il titolo.

La Corte d'Appello sottolineava, inoltre, che l'originario attore non aveva fornito la prova che, qualora il protesto fosse stato tempestivamente levato, avrebbe effettivamente recuperato la somma, non avendo fornito prova della solvibilità del girante. Anzi, secondo le stesse allegazioni dell'originario attore, il traente risultava essere un soggetto più solvibile del girante, rendendo ancora meno giustificabile l'inerzia processuale del creditore.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, l’originario attore, rimasto soccombente, proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i motivi, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c., per la mancata esatta individuazione delle parti e dei rispettivi difensori.

Nello specifico, lamentava che nell'intestazione della sentenza impugnata era stata indicata come parte appellata "Banca……S.p.a. ", mentre la parte effettivamente costituita nel giudizio era il "Banco……….S.p.A..", soggetto dotato di un diverso codice fiscale. Ulteriori imprecisioni erano state rilevate nell'indicazione del domicilio eletto da Poste Italiane e della procura ai suoi difensori.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione, che ha qualificato il vizio lamentato non come una causa di nullità, bensì come un mero errore materiale e, quindi, soggetto al procedimento di correzione errore materiale, disciplinato dagli articoli 287 e 288 del Codice di Procedura Civile.

Tale procedimento è lo strumento volto a emendare vizi puramente formali presenti in un provvedimento giurisdizionale, senza incidere sul suo contenuto concettuale e decisorio. La sua funzione è quella di ripristinare la corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, quando questa sia alterata da una mera svista o disattenzione.

Esso ha natura amministrativa e non giurisdizionale, tanto che non è soggetto al principio di immutabilità del giudice. Il provvedimento che ne deriva (decreto o ordinanza) non ha natura decisoria e non è autonomamente impugnabile.

L'articolo 391-bis c.p.c., estende l'applicabilità del procedimento di correzione anche ai provvedimenti della Corte di Cassazione.

Gli Ermellini hanno fondato la propria decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando esplicitamente il principio espresso in una precedente pronuncia di legittimità (Cass. n. 19437/2019), secondo il quale la distinzione tra errore materiale e nullità della sentenza per errata indicazione di una parte dipende dalla sussistenza o meno di un'incertezza assoluta sull'identità dei soggetti del processo.

Come ribadito in numerose occasioni dalla stessa Cassazione, l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che l'intestazione della sentenza d'appello riportava la dicitura "Banca …………. spa (già Banco di……….spa)". Questa specificazione, secondo i giudici di legittimità, è sufficiente a fugare ogni dubbio sull'identità della parte, collegando in modo inequivocabile la denominazione attuale dell'istituto di credito a quella originaria, a seguito di una fusione per incorporazione avvenuta in corso di causa.

Pertanto, non sussistendo alcuna situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, la Corte ha concluso che l'imprecisione lamentata non integra gli estremi della nullità, ma si risolve in un semplice errore materiale, come tale non idoneo a viziare la sentenza e a giustificare l'accoglimento del motivo di ricorso.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 1134 2026


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