Qualora il Giudice nell’emettere la sentenza ometta nel dispositivo di liquidare le spese del giudizio, anche quando nella motivazione abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve proporre appello o è sufficiente il deposito dell’istanza di correzione dell’errore materiale?
Qualora nel giudizio di primo grado il Giudice nel rigettare la domanda giudiziale trascritta ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c. c non abbia ordinato la cancellazione della domanda medesima, la suddetta omissione deve essere dedotta dalla parte interessata nel giudizio di appello, essendo preclusa in sede di giudizio di legittimità. Così si è espressa la Corte di Cassazione ...
Il provvedimento di correzione errore materiale di una sentenza può essere impugnato, relativamente alle parti corrette, nel termine di trenta giorni dalla data in cui il suddetto provvedimento è stato notificato alle parti dalla Cancelleria.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18743/2017, pubblicata il 28 luglio 2017.