Il giudice di primo grado non ordina la cancellazione della trascrizione: conseguenze.

Il giudice di primo grado non ordina la cancellazione della trascrizione: conseguenze.
Giovedi 7 Settembre 2017

Qualora nel giudizio di primo grado il Giudice nel rigettare la domanda giudiziale trascritta ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c non abbia ordinato la cancellazione della domanda medesima, la suddetta omissione deve essere dedotta dalla parte interessata nel giudizio di appello, essendo preclusa in sede di giudizio di legittimità.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20269/2017, pubblicata il 22 agosto 2017.

IL CASO: Il Tribunale rigettava la domanda formulata da un genitore nei confronti delle proprie figlie tesa a far accertare la simulazione dell’atto di acquisto di immobile stipulato in favore di queste ultime. La domanda veniva rigettata dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata in sede di Appello e in Cassazione. Gli eredi di una delle figlie, convenuti vittoriosi, poiché era stato omesso l’ordine di cancellazione della trascrizione dell’originaria citazione introduttiva del giudizio, depositavano istanza di correzione della sentenza della Corte di Cassazione nella parte relativa alla suddetta omissione.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, ritenendo che la cancellazione degli atti di citazione soggetti a trascrizione deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, al quale bisogna rivolgersi, ha rigettato il ricorso osservando che:

  1. Ai sensi dell'articolo 2668 c.c., comma 2, la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli articoli 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato (come previsto al primo comma dell'articolo 2668 cod. civ.), qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, e' preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non e' stata proposta nel giudizio di secondo grado. (Sez. 2, Sentenza n. 5467 del 12/04/2001);

  2. La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli articoli 2652 e 2653 c.c., che deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, puo' essere disposta nel giudizio di legittimita' solo ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattivita' delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimita'. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2896 del 12/02/2016, Rv. 638854; v anche Cass.5587/07).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.20269/2017

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