Con la sentenza n. 19746 del 9 agosto 2017 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, in relazione ad una riduzione dell'assegno disposto in favore dei figli.
Il caso: il Tribunale di Bologna, nell'ambito di un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione personale ex art. 710 cpc, in accoglimento delle istanze avanzate dal marito, revocava l’assegno di 1.800 euro disposto in favore di uno dei tre figli, che nel frattempo aveva acquisito l’indipendenza economica, riduceva a 1.000 euro l'assegno in favore di un altro figlio, e confermava l’ammontare dell'assegno di 1.800 euro disposto per il mantenimento del figlio ancora minorenne.
In accoglimento poi della domanda riconvenzionale avanzata dalla moglie, il Tribunale, considerato l'incremento delle disponibilità economiche del marito conseguenti alla riduzione dell'onere contributivo in favore dei figli, aumentava l'assegno mensile in favore della moglie da 1.600 a 2.400 euro.
La Corte d'Appello respingeva il reclamo principale proposto dalla moglie e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva quello incidentale del marito, relativamente all’incremento dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, che il Tribunale aveva disposto per effetto della riduzione del contributo per il mantenimento di due dei tre figli.
La moglie propone ricorso per Cassazione, deducendo, come primo motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 156 c.c., in quanto la Corte d'Appello non aveva tenuto conto degli incrementi di reddito del marito, derivanti sia dal miglioramento della sua posizione economica sia dal raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli maggiorenni, che aveva comportato un incremento dei redditi disponibili del marito.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso osservando, quanto al primo motivo, quanto segue:
presupposto per la modifica delle condizioni della separazione è la sopravvenienza di circostanze nuove rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia o della omologa, in ordine alla quali sussiste a carico di parte ricorrente l'onere di dedurle e provarle: nel caso in esame la Corte d'Appello ha riscontrato l'assenza di qualsiasi prova circa l'asserito miglioramento delle condizioni economiche;
per quanto attiene al dedotto miglioramento per effetto della riduzione quantitativa del'assegno di mantenimento in favore dei figli, correttamente la corte territoriale ha rilevato che “ le obbligazioni verso i figli e quelle verso la moglie operano su piani differenti e non può la caduta o la riduzione delle prime andare automaticamente a favore delle altre e non può la riduzione delle prime andare automaticamente a favore delle altre”:
in particolare, in tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, nel caso in cui uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell'altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi raggiunga l’indipendenza economica e venga accolta la domanda di revoca dell’assegno disposto in suo favore, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima l'accoglimento della domanda di automatico aumento del contributo rimasto a suo carico;
quanto all’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, occorre verificare se la misura dell'assegno, precedentemente stabilita o concordata, “.........fosse o meno condizionata dal concorrente onere economico in favore dei figli e quindi se risultasse o meno sufficiente a integrare di per sé la previsione normativa che impone il mantenimento in favore del coniuge privo di adeguati redditi propri”;
spetta quindi al coniuge richiedente dimostrare la suddetta circostanza: in difetto di tale prova, si deve presumere che la misura dell'assegno corrisponda alla necessità di cui all'art. 156 c.c e non sia stata compressa dal concorrente onere contributivo in favore dei figli.