Condominio: contenuto dell'opposizione a D.I. per oneri condominiali.

Condominio: contenuto dell'opposizione a D.I. per oneri condominiali.
Venerdi 8 Settembre 2017

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20069/2017 del 11 agosto 2017, ha confermato il proprio orientamento, secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti la validità della delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese condominiali, ma solo motivi riguardanti l’efficacia della stessa.

IL CASO: Nella fattispecie sottoposto all’esame del giudice di legittimità, un condomino proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali. L’opposizione veniva accolta parzialmente e il condomino veniva condannato al pagamento di una somma inferiore rispetta a quella ingiunta. La sentenza di primo grado veniva confermata in sede di appello. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il condomino sulla scorta di quattro motivi.

LA DECISIONE: Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno esaminato i motivi del ricorso congiuntamente in quanto gli stessi riguardavano tutti il difetto di valida ed idonea prova scritta ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali.

Secondo i Giudici di legittimità

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi dell’impugnazione e nel rigettare il ricorso ha evidenziato che:

  1. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento dei contributi per spese condominiali, la produzione del verbale dell’assemblea condominiale da parte del condominio in cui sono state approvate le suddette spese è idoneo a soddisfare l’onere probatorio gravante su quest’ultimo (Cass., Sez. 2, 29 agosto 1994 n. 7569);

  2. Il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l’efficacia della suddetta delibera;

  3. Quest’ultima costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino al pagamento delle somme del giudizio di opposizione a cognizione piena ed esauriente che è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione delle spese e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sezione Unite, 18 dicembre 2009 n. 26629);

  4. Una volta che con la produzione della delibera assembleare il condominio ha provato il proprio credito, incombe sul singolo condomino l’onere di fornire la prova sull’effettivo pagamento del proprio contributo, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 2697c.c.;

  5. La mancata comunicazione della delibera assembleare di approvazione e ripartizione delle spese ai condomini assenti ex art. 1137 codice civile può essere causa che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione ma non motivo da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri ai sensi dell’art. 63 disp att c c.;

  6. L’omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento della delibera condominiale che non può essere oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per il pagamento delle spese condominiali, ma deve essere fatto valere con l’esperimento di un’azione ad hoc (Cass. Sez. 2, 1 agosto 2006 n. 17486; Cass., Sez. 2, 7 novembre 2016 n. 22573);

  7. Il verbale dell’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicchè l’eventuale falso ideologico in esso non integra né il delitto di cui all’art. 485 codice penale, né altre ipotesi di falso documentale punibile (Cass. Pen, Sez. 5, 20/11/1986 n. 1274);

  8. Il verbale dell’assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha valore di prova legale limitatamente alla provenienza delle dichiarazione dei sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura;

  9. Per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta la querela di falso, potendosi fare ricorso ad ogni mezzo di prova;

  10. Sul condomino che impugna la delibera assembleare incombe l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 20069/2017


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