Il danneggiato, anche se non si presenta alla visita medica, può agire in giudizio.

Il danneggiato, anche se non si presenta alla visita medica, può agire in giudizio.
Giovedi 7 Settembre 2017

Si segnala l'ordinanza del 1° giugno 2017 del Tribunale di Torre Annunziata, che si pronuncia in tema di assicurazione Rca e delle conseguenze nel caso in cui il danneggiato si rifiuti di sottoporsi a visita medico legale.

Il caso: nel corso di un giudizio nel quale è convenuta una compagnia di assicurazione, questa si costituisce ed eccepisce la improponibilità della domanda giudiziale promossa dal danneggiato in qaunto parte istante si era rifiutato di sottoporsi a visita medico-legale.

Infatti, l'art. 148 del Codice delle assicurazioni prevede al 3° comma che  “Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”.

Il Tribunale rigetta l'eccezione sollavata dalla convenuta osservando che:

  • la sospensione dei termini di cui all'art. 148 D.lgs. n. 209/2005 si riferisce esclusivamente alla procedura di liquidazione e non alla procedibilità dell'azione ex art. 145 della citata normativa;

  • tale disposizione riguarda unicamente il termine a carico dell'impresa di assicurazione per formulare l'offerta risarcitoria e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento;

  • la mancata collaborazione del danneggiato, che si è rifiutato immotivatamente di sottoporsi a visita medica, non provoca l'improcedibilità dell'azione, ma può essere oggetto di valutazione e apprezzamento del giudice in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso;

    Peraltro, il Tribunale, a fronte della richiesta del danneggiato di una provvisionale senza uno stato di bisogno e a parte la valutazione circa la sussistenza di gravi motivi di responsabilitàa carico del conducente del veicolo convenuto, ritiene di respingere detta istanza in quanto si trova nella impossibilità di quantificare la somma spettante al richiedente a titolo di provvisionale, non ritenendo sufficiente la consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore.

Allegato:

Tribunale Torre Annunziata ordinanza 1 giugno 2017

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