Per il pagamento di una multa, il trasgressore può utilizzare non solo il contante e il conto corrente postale, ma anche il bonifico tradizionale e il bonifico on line.
Mercoledi 6 Settembre 2017 |
Il versamento eseguito a mezzo bonifico bancario entro il termine fissato dalla legge con accredito dell’importo in favore dell’ente beneficiario entro i due giorni dalla data di scadenza per il pagamento, deve considerarsi tempestivo.
Così si e’ espresso il Giudice di Pace di Trapani con sentenza del 5 giugno 2017.
IL CASO: un cittadino proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale che gli era stata notificata, sostenendo l’illegittimità della stessa in quanto il pagamento del verbale di accertamento posto a base della suddetta cartella era stato effettuato entro i termini di legge a mezzo bonifico bancario e l’accredito in favore dell’ente beneficiario era avvenuto entro il termine dei due giorni di tolleranza previsti dalla normativa vigente.
Si costituivano nel giudizio, il Comune, nella qualità di ente creditore, e l’Ente per la riscossione che escludeva ogni responsabilità in merito.
LA DECISIONE: Il Giudice di Pace di Trapani ha accolto l’opposizione dichiarando non dovuta la somma portata dalla cartella esattoriale impugnata, che è stata annullata, evidenziando che:
1. È legittimo applicare i principi giuridici consolidati dalla Suprema Corte di Cassazione, alla luce dell’art. 17 quinquies della legge 8 aprile 2016 n. 49 il quale prevede che: “il primo e il secondo periodo del comma 1 dell’art. 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”;
2. Deve essere considerato tempestivo ai sensi dell’art. 202 codice della strada il pagamento delle multe per violazione delle norme del Codice della Strada eseguito con bonifico bancario entro i termini e a condizione che l’accredito avvenga entro 2 giorni dopo la scadenza. Da ciò ne consegue che qualora il trasgressore provveda nel termine di 5 giorni per il pagamento in misura minima del 30% di sconto o, nel termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta con strumenti diversi dal contante o dal conto corrente postale (es. bonifico bancario) deve considerarsi liberato dall’obbligazione se l’accredito della somma avverrà entro i due giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento;
3. In tal senso depone anche la circolare del Ministero dell’interno del 15 aprile 2016 n. Prot. 300/A/2734/16/127/34 del 15 aprile del 2016 secondo la quale il nuovo articolo 17 quinquies, trattandosi di norma interpretativa, ha effetto retroattivo e quindi il nuovo principio dovrà essere applicato a tutti i verbali il cui pagamento sia intervenuto a mezzo bonifico bancario.