Avvocati: criteri e limiti nella liquidazione delle spese stragiudiziali

A cura della Redazione.
Avvocati: criteri e limiti nella liquidazione delle spese stragiudiziali

Le spese stragiudiziali sostenute dalla vittima di un sinistro stradale sono da considerarsi danno emergente soggette alla disciplina di cui all'art. 1223 c.c

Venerdi 16 Febbraio 2018

Così ha statuito la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 2644 del 2 febbraio 2018.

Il caso: T. conveniva dinanzi al Giudice di pace F.S., P.S. e la S.A. s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale.

Il Giudice di pace accoglieva la domanda, accordando tra l'altro all'attore la somma di € 2.563, corrisposta al proprio procuratore quale spesa stragiudiziale prima dell’instaurazione del giudizio; il Tribunale in sede di appello accoglieva il gravame proposto dalla S.A. spa, ritenendo che l'importo liquidato dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno consistito nelle spese stragiudiziali fosse eccessivo, e lo rideterminava in euro 1.750,94.

T propone quindi ricorso per Cassazione deducendo in particolare che la valutazione fatta dal giudice di secondo grado deve ritenersi erronea per due motivi:

  1. il valore dell'affare doveva determinarsi nella maggior somma di Euro 10.130, pari all'offerta formulata dall'assicuratore dopo l'intervento del legale;

  2. la somma spesa dal danneggiato per l'assistenza legale stragiudiziale (Euro 2.563,36) era inferiore a quella media prevista dalla tariffa applicabile ratione temporis, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe potuto ritenerla "esagerata" e non congrua.

    La Cassazione, rigettando l'impugnazione, ha precisato che:

    a) le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all'art. 1223 c.c

    b) come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame è soggetta alle regole generali: dunque non è dovuto il risarcimento:

    - per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c comma 1);

    - per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227 c.c, comma 2);

    - per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 c.c.);

c) nel caso di specie, l'offerta di pagamento è stata formulata in sede stragiudiziale dalla compagnia di assicurazione nel luglio 2012, e dunque l'attività stragiudiziale fu compiuta dal legale di C.T. nella vigenza del D.M. n. 127/2004, rimasto in vigore fino al 28.8.2012;

d) il Tribunale non ha violato alcuno dei precetti invocati dal ricorrente: non l'art. 12 c.p.c. perchè lo scaglione di riferimento per il calcolo del compenso è stato correttamente individuato in base a quanto dichiarato dallo stesso attore; e non le norme sui minimi tariffari, avendo liquidato un compenso comunque superiore al minimo;

e) stabilire, poi, se l'attività compiuta in sede stragiudiziale dal legale della vittima meritasse di essere compensata con i valori minimi, medi o massimi è questione puramente di merito, insindacabile in questa sede.

Esito: rigetto.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 2644 del 02/02/2018

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