Il condomino che non usa le scale non paga il servizio di pulizia

Il condomino che non usa le scale non paga il servizio di pulizia

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 4827 del 3 marzo 2026 ha ribadito il principio per cui in tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono.

Lunedi 9 Marzo 2026

Il caso.

Mevia, proprietaria di un appartamento facente parte di un edificio condominiale, proponevanei confronti degli altri condomini, ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c., domanda di revisione delle tabelle millesimali allegate al regolamento del Condominio, deducendo, per quel che qui interessa, che l’appartamento di proprietà di Tizia, di pari superficie di quello dell’attrice e con accesso dall’androne condominiale, aveva nella tabella dei millesimi relativi alle scale valore inferiore a quello dell’attrice, che invece non aveva accesso dall’androne condominiale.

Il Tribunale accoglieva la domanda di revisione delle tabelle millesimali e statuiva che la nuova tabella generale dei millesimi (tabella A) e la nuova tabella dei millesimi della scala (tabella B) dovevano conformarsi a quanto stabiltio nella relazione del CTU.

Gli altri condomini proponevano appello avanti alla Corte distrettuale, che rigettava il gravame.

Cassazione.

I condomini soccombenti in appello ricorrono in Cassazione, ritenendo, in particolare, incomprensibile la non decisione da parte della Corte d’appello circa la paventata erronea inclusione della unità abitativa di Tizia nella tabella millesimale delle scale, non essendo comprensibile perché Tizia, proprietaria delle scale e dei muri delle stesse, doveva essere esentata dalle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Decisione.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, in merito alla esclusione di Tizia dalla tabella millesimale delle scale, ribadisce che:

  • la Corte d’appello ha deciso in relazione alla erronea inclusione della unità abitativa di Tizia nella tabella millesimale delle scale, confermando la decisione di primo grado che l’aveva ritenuta erronea, in quanto tale unità ha accesso solo dall’esterno dell’edificio senza utilizzazione dell’androne e delle scale;

  • per orientamento consolidato in tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica, in parte qua, dell'art. 1124 c.c., il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall'art. 1123, comma 2, c.c., della ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene;

  • la suddetta disciplina trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi, con la conseguenza che i proprietari dei piani terreni o seminterrati possono essere anche esonerati dalla compartecipazione ai relativi contributi condominiali, quando – per le condizioni oggettive dei luoghi – essi non fruiscono in concreto dell’inerente servizio.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 4827 2026

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi