Con la sentenza n. 12239/2019, pubblicata in data 9 maggio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’effetto interruttivo permanente della prescrizione del credito nell’ambito delle procedure esecutive, affermando il seguente principio di diritto: “ in tema di prescrizione, l’effetto interruttivo permanente determinato dall’introduzione del processo esecutivo, si conserva, agli effetti dell’art. 2945, secondo comma, cod. proc. civ., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest’ultima, a norma dell’art. 2945, terzo comma, cod.proc.civ., l’effetto stesso resterà istantaneo.”
IL CASO: La vicenda esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione, nasce dall’opposizione a precetto promossa dagli eredi degli originari contraenti un mutuo fondiario con un istituto bancario. Il credito derivante dal suddetto mutuo era stato, nelle more, ceduto alla società che ha notificato il precetto opposto. Sulla scorta del suddetto contratto di mutuo era stato notificato, in precedenza, un pignoramento immobiliare che era stato dichiarato estinto per mancata rinnovazione, nel ventennio, della trascrizione del pignoramento. Con l’opposizione al precetto, gli opponenti deducevano l’estinzione del credito azionato per intervenuta prescrizione decennale.
L’opposizione veniva accolta dal Tribunale e la sentenza di prime cure veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame proposto dagli originari opponenti. Secondo la Corte territoriale, con l’estinzione della procedura esecutiva era venuto meno l’effetto interruttivo permanente determinato dall’instaurazione dell’esecuzione e, pertanto, dal primo precetto al secondo precetto erano decorsi i termini di prescrizione.
Proposto ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte di Appello, gli originari opponenti deducevano, fra l’altro, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, che una volta dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva per la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, il decorso del termine prescrizionale iniziava nuovamente a decorrere.
LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, nell’enunciare il suddetto principio di diritto, ha rigettato il ricorso, evidenziando che:
La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel ventennio è un caso di “estinzione” c.d. atipica, in quanto diversa dalle cause di estinzione del processo esecutivo previste dagli artt. 629 e seguenti del codice di procedura civile (rinuncia agli atti, inattività delle parti per mancata riassunzione, mancata partecipazione all’udienza);
L’introduzione del processo esecutivo è un atto idoneo ad interrompere la prescrizione e, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2945 codice civile, l’effetto interruttivo permanente rimane sino al momento in cui il procedimento esecutivo giunge ad un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la stessa norma individua, per il processo di cognizione, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;
Nel processo esecutivo è da considerarsi equipollente al passaggio in giudicato della sentenza di cui al giudizio di cognizione ordinario, l’attuazione coattiva, in tutto o in parte, del diritto del creditore procedente o, alternativamente, “quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall’estinzione del processo, quali ad esempio, la mancanza o l’insufficienza del ricavato delle vendite, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili” (Cass., n. 4203 del 2002).