Con l’ordinanza n. 790/2021, pubblicata il 18 gennaio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla errata indicazione nell’atto di citazione della data dell’udienza di comparizione.
Giovedi 21 Gennaio 2021 |
IL CASO: La vicenda trae origine dal giudizio promosso da una signora la quale conveniva innanzi al giudice di pace un ente chiedendo la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti per essere caduta in una buca che si era aperta sul manto stradale.
Il Giudice di Pace, nella contumacia dell’ente convenuto, accoglieva la domanda e condannava quest’ultimo al risarcimento dei danno a favore dell’attrice.
Avverso la sentenza di primo grado veniva interposto appello dall’ente, rimasto soccombente, chiedendo che venisse dichiarata la nullità della decisione impugnata in quanto la data di comparizione indicata nella citazione era errata essendo anteriore a quella di notifica della stessa citazione.
Il Tribunale, ritenendo fondata l’eccezione formulata dall’ente, accoglieva l’appello e dichiarava la nullità della sentenza di primo grado.
Pertanto, la questione giungeva in Cassazione a seguito del ricorso proposto dall’originaria attrice, la quale deduceva:
la violazione degli artt. 88,156,163,164,316,318 e 342 c.p.c. in quanto, come affermato dal consolidato orientamento della Cassazione, non va dichiarata la nullità della citazione nel caso in cui l’errata indicazione della data in citazione sia facilmente riconoscibile, ossia se il convenuto, usando l’ordinaria diligenza, può accorgersi dell’errore. Nel caso di specie, osservava la ricorrente, l'errore era facilmente riconoscibile, essendosi trattato di un refuso nell'indicazione dell’anno (14.1.2010, anziché 14.1.2011) e il Tribunale non aveva chiarito perché l’errore non era riconoscibile usando l’ordinaria diligenza;
l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in quanto il Tribunale non aveva mai preso in considerazione la schermata del sito giustizia.it prodotta dalla ricorrente a dimostrazione del fatto che l’ente convenuto avrebbe potuto apprendere il numero di ruolo ed il giudice del procedimento e dunque verificare la data esatta di comparizione e che nella intestazione della citazione erano indicati i recapiti del difensore, presso il quale informarsi utilmente circa quella data.
LA DECISIONE: La Cassazione, alla luce dell’orientamento degli stessi giudici di legittimità, ha ritenuto errato il principio affermato dal Tribunale secondo il quale l’errore di trascrizione della data di comparazione rende nulla la citazione, in quanto esso richiede un accertamento sulla riconoscibilità dell'errore da parte del destinatario dell’atto.
Pertanto, gli Ermellini hanno accolto il ricorso con rinvio al Tribunale in diversa composizione, ribadendo che “la nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida” (Cass. 13691/ 2011 Cass. 14 marzo 2014, n. 6008, non massimata; Cass. 22 giugno 2011, n. 13691; Cass. 30 marzo 2006, n. 7523; Cass. 19 maggio 2006, n. 11780; Cass. 27 agosto 2002, n. 12546; da ultimo Cass. N. 21662 del 2018).